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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33100/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per reati commessi come pubblico dipendente deducendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001 e alla ricostruzione dei fatti (si contestava l'esito probatorio sulla perquisizione e la sussistenza del dolo); 2) vizio di motivazione circa la qualificazione della condotta come truffa aggravata, sostenendo l'assenza di danno patrimoniale e di danno all'immagine dell'amministrazione; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), con motivazione insufficiente rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; 4) omissione nel riconoscere le attenuanti generiche e mancata adeguata motivazione sull'aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (la valutazione di merito sulle dichiarazioni era ragionevole e non riesaminabile in sede di legittimità) e ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo (riconoscendo che la violazione dell'orario di lavoro di un pubblico dipendente integra di per sé danno per l'amministrazione e può integrare truffa aggravata). Ha però accolto il terzo motivo: l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è stata motivata in modo carente e non ha valutato adeguatamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la condotta successiva; per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio. Il quarto motivo è stato assorbito dalla decisione sul terzo motivo. Il ricorso è stato per il resto respinto.

Norme richiamate

  • art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001

    Disciplina doveri del pubblico dipendente; la Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di prestare servizio secondo l'orario costituisca elemento rilevante e compatibile con la configurazione del reato contestato

  • art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (truffa aggravata)

    Applicata alla condotta del pubblico dipendente che dichiari presenza o prestazioni non veritiere; la Corte ha ritenuto che l'illecita fruizione di compensi nonostante l'assenza possa integrare la fattispecie aggravata

  • art. 131-bis c.p. (speciale tenuità del fatto)

    La sua applicabilità richiede motivazione puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla condotta successiva; la Cassazione ha annullato per carenza della motivazione sull'eventuale tenuità

  • art. 133 c.p.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa; la Cassazione richiama la necessità di richiamare e valutare esplicitamente questi elementi quando si discute l'art. 131-bis

  • art. 61 n. 2 c.p. (aggravante)

    Aggravante applicata dal giudice di merito per circostanze connesse alla condotta; il ricorrente ha contestato la motivazione sull'applicazione dell'aumento, ma la Cassazione ha assorbito tale censura nella valutazione complessiva legata alla tenuità

Massime di principio

  • Nei procedimenti penali la valutazione probatoria di merito (es. attendibilità delle dichiarazioni dei testi o delle parti) è riservata ai giudici di merito e la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se motivata razionalmente; i motivi che si risolvono in mera rivalutazione del merito sono inammissibili
  • Per il pubblico dipendente, l'inosservanza dell'orario di servizio può costituire di per sé un danno per l'amministrazione e giustificare l'inquadramento nella fattispecie di truffa aggravata quando si materializzi nella percezione indebita di compensi o nell'uso fraudolento di registri di presenza
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una motivazione specifica e documentata, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. e alla condotta successiva al reato; l'assenza di tale analisi determina l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
  • Le attenuanti generiche e l'applicazione o esclusione di circostanze aggravanti devono essere sempre adeguatamente motivate; contestazioni formative richiedono che il giudice espliciti le ragioni del saldo di personalità e delle circostanze
  • In caso di soccombenza parziale, la Cassazione può annullare limitatamente ai profili viziati dalla carenza motivazionale e rinviare ad altra sezione per evitare il pregiudizio da una valutazione già formulata da colleghi
  • Quando si contestano danni patrimoniali o d'immagine, l'assenza di un danno economico documentato non esclude automaticamente la responsabilità del dipendente pubblico se la condotta ha inciso sulle esigenze organizzative o sul corretto funzionamento dell'amministrazione

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