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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29793/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto in sede di merito il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990-1992, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma siciliano del 1990. In mancanza di pagamento spontaneo, aveva poi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ordinato il pagamento dell'intera somma residua, ritenendo illegittima l'applicazione del successivo art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, che prevedeva, per le istanze di rimborso eccedenti le risorse stanziate, una riduzione del 50% e il blocco dei rimborsi esaurite le somme disponibili. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies cit., sostenendo che lo ius superveniens si applicasse anche al caso concreto e imponesse di limitare il rimborso ai limiti di spesa e alla riduzione percentuale previsti dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per asserita inesistenza della notifica del ricorso, qualificando il vizio come sanabile per raggiungimento dello scopo, poiché il controricorrente si era comunque costituito. Nel merito, ha accolto il motivo dell'Agenzia: ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi dei rimborsi per i contribuenti della Sicilia colpita dal sisma del 1990 non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma sulla sua concreta esecuzione e liquidazione, da verificarsi in sede esecutiva o di ottemperanza. La CTR, decidendo in ottemperanza, avrebbe dovuto considerare i limiti di spesa e l'eventuale riduzione del 50% o l'esclusione del pagamento, invece di ordinare il pagamento integrale senza tale verifica. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 della legge n. 289 del 2002

    richiamato quale base normativa della domanda di rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti residenti nella zona colpita dal sisma del 1990

  • art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma che consente il giudizio di ottemperanza nel processo tributario

  • art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017

    "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    norma sopravvenuta ritenuta applicabile ai rimborsi richiesti, ma rilevante nella fase esecutiva/di ottemperanza per determinare il quantum concretamente erogabile nei limiti delle risorse stanziate

  • art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014

    disposizione modificata dallo ius superveniens del 2017, invocata dall'Agenzia per limitare il rimborso riconosciuto in giudicato

  • art. 156 c.p.c., comma 3

    richiamato per affermare la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto alla proposta del relatore e alla trattazione camerale

  • art. 16759/2011

    citata come precedente sul discrimine tra inesistenza e nullità della notifica

  • Cass. S.U. n. 14916/2016

    citata per il principio secondo cui i vizi del luogo della notifica ricadono nella nullità sanabile

  • art. 157 c.p.c.

    menzionato implicitamente nel riferimento alla sanatoria ex art. 156 c.p.c. e al principio del raggiungimento dello scopo

Massime di principio

  • I limiti quantitativi sopravvenuti ai rimborsi fiscali, introdotti per ragioni di copertura finanziaria, non incidono sul titolo sostanziale del diritto già accertato, ma sulla concreta fase di liquidazione ed esecuzione del rimborso.
  • Quando il diritto al rimborso è stato accertato con giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve verificare se e in quale misura l'erogazione sia ancora consentita alla luce dello stanziamento disponibile e della disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa.
  • La riduzione percentuale del rimborso e l'eventuale esaurimento delle risorse stanziate costituiscono questioni da trattare nella fase esecutiva o di ottemperanza, non nel giudizio volto al solo accertamento del diritto.
  • La notificazione dell'impugnazione eseguita presso un luogo o a un soggetto diverso da quello indicato non è inesistente se esiste un collegamento con il destinatario; in tal caso il vizio integra una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione della parte destinataria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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