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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00014/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non deducibili, per l'anno 2008, ai fini IVA e IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo i costi strumentali all'esercizio dell'impresa, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inerenti i costi dedotti. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata e poi di tutte le 20 rate; l'Ufficio non ha notificato il diniego nei termini e nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine previsto.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018. Avendo la contribuente presentato tempestivamente la domanda, versato la prima rata, allegato il pagamento di tutte le 20 rate, e non essendo intervenuto diniego dell'Ufficio né istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quelle anticipate.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato dall'Ufficio come norma sulla deducibilità/inerenza dei costi, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Ufficio in tema di onere della prova sull'inerenza dei costi; la doglianza non è stata scrutinata nel merito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 6 d.l. 119/2018

    la presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata, il mancato diniego dell'Ufficio nei termini e l'assenza di istanza di trattazione determinano l'estinzione del giudizio; il pagamento di tutte le rate comporta anche cessazione della materia del contendere

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e risultano rispettati i presupposti procedurali previsti dalla norma, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame del motivo di ricorso.
  • La presentazione tempestiva della domanda, l'assenza di diniego dell'Ufficio nel termine previsto e la mancata istanza di trattazione da parte di alcuno delle parti integrano i presupposti processuali per l'estinzione del giudizio ex comma 13.
  • Il pagamento integrale delle rate della definizione agevolata consente anche di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non viene scrutinato nel merito e la pretesa impositiva resta superata dalla sopravvenuta chiusura agevolata della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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