Cassazione Civile, Ordinanza n. 00014/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non deducibili, per l'anno 2008, ai fini IVA e IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo i costi strumentali all'esercizio dell'impresa, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inerenti i costi dedotti. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata e poi di tutte le 20 rate; l'Ufficio non ha notificato il diniego nei termini e nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018. Avendo la contribuente presentato tempestivamente la domanda, versato la prima rata, allegato il pagamento di tutte le 20 rate, e non essendo intervenuto diniego dell'Ufficio né istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quelle anticipate.
Norme richiamate
richiamato dall'Ufficio come norma sulla deducibilità/inerenza dei costi, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio
invocato dall'Ufficio in tema di onere della prova sull'inerenza dei costi; la doglianza non è stata scrutinata nel merito
indicato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
la presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata, il mancato diniego dell'Ufficio nei termini e l'assenza di istanza di trattazione determinano l'estinzione del giudizio; il pagamento di tutte le rate comporta anche cessazione della materia del contendere
richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e risultano rispettati i presupposti procedurali previsti dalla norma, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame del motivo di ricorso.
- La presentazione tempestiva della domanda, l'assenza di diniego dell'Ufficio nel termine previsto e la mancata istanza di trattazione da parte di alcuno delle parti integrano i presupposti processuali per l'estinzione del giudizio ex comma 13.
- Il pagamento integrale delle rate della definizione agevolata consente anche di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non viene scrutinato nel merito e la pretesa impositiva resta superata dalla sopravvenuta chiusura agevolata della lite.
Come è indicizzato
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