Cassazione Civile, Ordinanza n. 23775/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IIDD e IVA dell'anno 2010, con contestazione di costi e detrazione IVA relativi a fatture ritenute dall'Ufficio, almeno in parte, oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, inserite in un più ampio schema fraudolento riconducibile a società collegate a un medesimo soggetto. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non provato con certezza il coinvolgimento nella frode; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando l'esistenza di un contratto, delle fatture e dei pagamenti e ritenendo non sufficientemente dimostrato che il rapporto fosse fraudolento. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR abbia errato nel pretendere una prova certa della frode e nel non considerare che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti addotte dall'Ufficio, spettava al contribuente provare l'effettività delle operazioni fatturate e la legittimità della deduzione/detrazione; inoltre la CTR avrebbe omesso di verificare in concreto l'oggetto del contratto e delle fatture e l'effettivo assolvimento delle prestazioni, limitandosi alla regolarità formale della documentazione e dei pagamenti.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo perché la CTR ha omesso di svolgere il necessario vaglio critico del quadro indiziario posto a base della contestazione, e non ha ricostruito né l'oggetto del contratto né quello delle fatture, né ha verificato se le prestazioni fossero state effettivamente eseguite, pur a fronte di una contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti almeno in parte. La Corte afferma che, in tema di imposte dirette e IVA, l'Ufficio può provare l'inesistenza anche parziale delle operazioni con presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova rigorosa contraria, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle scritture, delle fatture o dei pagamenti. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata; rileva ai fini della deducibilità dei costi in presenza di fatture contestate per operazioni inesistenti o sovrafatturate.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi, anche indiziari, dell'inesistenza delle operazioni; il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni e la legittimità della deduzione/detrazione una volta emersa la contestazione.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza, purché gravi, precise e concordanti.
Gli indizi addotti dall'Amministrazione devono essere valutati singolarmente e complessivamente dal giudice di merito secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato come norma violata; la detrazione IVA richiede operazioni effettive e documentazione idonea, non essendo sufficiente la sola regolarità formale.
Richiamato in motivazione come base normativa da cui desumere l'inesistenza di passività mediante presunzioni semplici nel reddito d'impresa.
Richiamato in motivazione come base normativa per la rettifica IVA anche sulla base di presunzioni semplici.
art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE
Le fatture per prestazioni di servizi devono indicare natura, entità e data delle prestazioni per consentire la detrazione IVA.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
L'Amministrazione può considerare anche documenti o messaggi complementari che si riferiscano in modo specifico e inequivoco alle fatture.
Massime di principio
- Nelle contestazioni tributarie relative a fatture per operazioni inesistenti, anche solo parzialmente, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'Ufficio fornisce un quadro indiziario idoneo a sostenere l'inesistenza totale o parziale delle operazioni fatturate, il contribuente deve dimostrare in modo rigoroso la fonte legittima del costo o della detrazione IVA; la mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non basta.
- Il giudice tributario di merito deve verificare analiticamente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e, solo se li ritiene idonei, esaminare la prova contraria del contribuente; non può fermarsi a una valutazione astratta o meramente formale della documentazione.
- In caso di sovrafatturazione o fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, occorre accertare concretamente l'oggetto del rapporto contrattuale e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, non essendo sufficiente richiamare l'esistenza di un contratto o di pagamenti documentati.
- Ai fini della detrazione IVA per prestazioni di servizi, le fatture devono essere specifiche quanto a natura, entità e data delle prestazioni; la documentazione complementare può integrare la fattura solo se richiama in modo specifico e inequivoco l'operazione fatturata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23688/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →