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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18309/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo all'anno 2004, con cui l'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e quindi un maggior reddito derivante da operazioni immobiliari. La contribuente sosteneva, quanto alle somme pagate in conto prezzo o a titolo di caparra, che ai fini delle imposte dirette operasse il principio di competenza, poiché le cessioni erano state stipulate solo nell'anno successivo, e che ai fini IVA le caparre confirmatorie fossero irrilevanti perché non costituivano pagamento parziale del prezzo. L'Ufficio, nel ricorso incidentale, deduceva invece che le somme anticipate dovessero essere trattate come anticipazioni di prezzo e quindi imponibili, non potendosi qualificare come caparre confermatorie in assenza di una causale espressa e univoca. In Cassazione, tuttavia, è stata rilevata d'ufficio una questione preliminare: la controversia coinvolgeva una società di persone e un accertamento unitario anche ai fini delle imposte dirette, con conseguente necessità del litisconsorzio necessario di tutti i soci; il processo di merito si era svolto solo nei confronti della società, senza integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato assorbiti i motivi di ricorso principale e incidentale, rilevando d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e quella di primo grado, rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato come norma invocata dalla contribuente per sostenere che i ricavi da compravendite immobiliari dovessero concorrere per competenza nell'anno di stipula degli atti, non nell'anno dei versamenti anticipati.

  • art. 85, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che le somme corrisposte anticipatamente fossero ricavi imponibili, in quanto acconti prezzo e non caparre.

  • art. 6, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia con riferimento alla rilevanza IVA delle somme anticipate quale anticipazione del corrispettivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 14, d.lgs. n. 546/1992

    La sua violazione ha determinato la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario.

  • art. 29, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato incidentalmente come possibile regola di riunione dei procedimenti, ferma restando l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Evocato per sottolineare l'esigenza di evitare decisioni contrastanti nei giudizi inscindibili.

  • art. 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e l'imputazione automatica ai soci.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a società di persone, quando l'accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali di uno solo di essi.
  • Il giudizio instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo in ogni stato e grado ed è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • Quando l'Ufficio procede con un unico atto impositivo fondato su elementi unitari e inscindibili, anche la parte relativa all'IVA può essere attratta nel vincolo del simultaneus processus se non è autonomamente definibile rispetto agli altri profili dell'accertamento.
  • In presenza di nullità processuale per difetto di integrazione del contraddittorio, la Corte può cassare sia la decisione di appello sia quella di primo grado e rinviare al giudice di primo grado affinché il processo sia rinnovato con la partecipazione di tutti i necessari contraddittori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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