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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24396/2026 del 02/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso di un lavoratore, socio di cooperativa, che chiedeva l'accertamento della natura subordinata a tempo pieno del rapporto e del diritto a un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporto, Logistica e Spedizioni; domandava inoltre la declaratoria di illegittimità o nullità dei c.d. accordi di gradualità e la condanna della cooperativa al pagamento di differenze retributive, dirette, indirette e differite. Il lavoratore sosteneva di avere prestato stabilmente almeno 40 ore settimanali, ma di essere stato retribuito in misura inferiore, calcolata su un numero di ore minore rispetto a quelle dovute. La cooperativa eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti, la legittimità della retribuzione parametrata alle ore effettivamente lavorate secondo la disciplina del CCNL e della L. 142/2001, nonché la validità degli accordi di gradualità. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto in parte le differenze retributive e l'illegittimità degli accordi, ma aveva ridotto l'importo per prescrizione. In appello, la Corte territoriale aveva invece escluso la prova di prestazioni eccedenti rispetto alle buste paga, negato la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto e quantificato un credito residuo molto inferiore, con obbligo restitutorio per l'eccedenza percepita. Il ricorso per cassazione censurava, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 9 della Sezione Cooperazione del CCNL, degli artt. 3 e 6 L. 142/2001 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 248/2007, contestando l'assunto secondo cui la retribuzione potesse essere commisurata alle sole ore risultanti dalle buste paga anche in un rapporto dedotto come full-time. Gli ulteriori motivi riguardavano, rispettivamente, omesso esame della natura a tempo pieno del rapporto, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., e nullità della sentenza. La cooperativa propose ricorso incidentale deducendo, da un lato, l'erronea mancata applicazione degli accordi di gradualità e, dall'altro, l'erronea esclusione della prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale del lavoratore, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte d'appello sull'art. 9 della Sezione Cooperazione del CCNL. Ha affermato che il divisore mensile di 168 ore previsto dall'art. 61 CCNL costituisce il parametro convenzionale generale per determinare il valore della retribuzione oraria dei lavoratori cui si applica il contratto, compresi i dipendenti di cooperative, e non può essere sostituito da un criterio fondato sulle sole ore effettivamente lavorate. Ha inoltre precisato che l'art. 9 del CCNL disciplina l'organizzazione dell'orario e i recuperi delle ore eccedenti, ma non incide sul criterio di determinazione della retribuzione fissato dall'art. 61; l'interpretazione deve essere coordinata con gli artt. 3 e 6 L. 142/2001, che vietano trattamenti peggiorativi rispetto ai minimi collettivi. I motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della cooperativa è stato rigettato: il primo motivo è stato respinto per genericità della censura rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata sugli accordi di gradualità; il secondo motivo è stato respinto perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale sulla non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, giudicata conforme all'orientamento più recente sulla mancanza di stabilità del rapporto del socio lavoratore di cooperativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Norma processuale che ha costituito il veicolo introduttivo del giudizio di primo grado, instaurato con ricorso del lavoratore dinanzi al Tribunale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso principali e incidentali per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il motivo di nullità della sentenza, poi assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente principale per contestare la valutazione del materiale probatorio; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla cooperativa per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto.

  • art. 61 CCNL Trasporto, Logistica e Spedizioni

    La Corte ha ritenuto che il divisore mensile di 168 ore sia il parametro convenzionale generale per la determinazione della retribuzione oraria, non il numero delle ore lavorabili in ciascun mese.

  • art. 9 Sezione Cooperazione CCNL Trasporto, Logistica e Spedizioni

    Norma relativa all'organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e ai recuperi; non incide sul criterio di calcolo della retribuzione oraria fissato dall'art. 61.

  • art. 3 L. n. 142 del 2001

    Impone che al socio lavoratore subordinato sia garantito un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

  • art. 6 L. n. 142 del 2001

    Vieta deroghe peggiorative al parametro retributivo minimo fissato dalla contrattazione collettiva applicabile.

  • art. 7, comma 4, d.l. n. 248 del 2007

    Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della tesi del trattamento economico dovuto secondo la contrattazione collettiva; la Corte ha accolto il motivo sulla base del coordinamento tra CCNL e L. 142/2001.

  • L. n. 92 del 2012

    Richiamata solo per il tema della prescrizione dei crediti di lavoro e della stabilità del rapporto, in continuità con la giurisprudenza successiva.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    Fondamento della declaratoria sul raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, il trattamento economico deve essere interpretato e applicato in modo conforme ai minimi della contrattazione collettiva nazionale di settore, senza che regolamenti o accordi interni possano introdurre criteri peggiorativi di determinazione della retribuzione.
  • Il divisore mensile previsto dalla clausola collettiva sulla retribuzione ha funzione di parametro convenzionale per il calcolo del valore economico dell'ora di lavoro; esso non identifica il numero massimo di ore retribuibili nel mese né consente di ridurre la retribuzione alle sole ore effettivamente risultanti dalle buste paga quando il rapporto sia strutturato come full-time.
  • Le disposizioni collettive che disciplinano l'organizzazione dell'orario, i recuperi delle ore eccedenti e la distribuzione mensile del lavoro non possono essere lette come deroga al criterio generale di determinazione della retribuzione fissato dalla clausola sulla paga mensile e oraria.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il richiamo generico a un accordo collettivo o a una disciplina di settore non è sufficiente se non supera il rilievo decisivo posto dal giudice di merito.
  • La prescrizione dei crediti retributivi in rapporto di lavoro subordinato va valutata tenendo conto del regime di stabilità effettiva del rapporto; in mancanza di stabilità idonea a escludere il metus del lavoratore, la decorrenza può essere differita alla cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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