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Sentenza

Sentenza n. 6578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 13387/2024.

Giustizia amministrativa202405493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine inibitorio di non realizzare le opere oggetto di CILA per assenza del nulla osta della Soprintendenza in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione sportiva aveva impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale le aveva ordinato di non realizzare le opere indicate nella CILA, consistenti in una piscina di 336 mq e tre strutture in legno di 27, 35 e 36 mq, ubicate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, l'associazione ha dedotto error in iudicando, violazione degli artt. 6 e 6-bis d.P.R. n. 380/2001, violazione dell'Allegato A, voci A16 e A17, d.P.R. n. 31/2017, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che gli interventi rientrassero nell'attività edilizia libera o fossero comunque soggetti a CILA e che, per effetto delle voci A16 e A17 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, non fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento e lesione dell'affidamento, poiché iniziative analoghe sarebbero state ripetute negli anni precedenti senza contestazioni dell'amministrazione comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio quale paesaggio naturale di continuità, ricompreso tra i beni d'insieme e le località per zone di interesse archeologico; trovano quindi applicazione gli artt. 142 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio ha ritenuto necessario il nulla osta della Soprintendenza ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e ha considerato la sua mancanza ostativa alla realizzazione degli interventi. La voce A16 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 non è applicabile perché riguarda occupazioni temporanee del suolo per manifestazioni, spettacoli, eventi o esposizioni, mentre le opere erano destinate alla gestione ordinaria di un centro sportivo; inoltre, dimensioni e caratteristiche della piscina e delle strutture escludevano la precarietà o la natura meramente ancillare. Anche la voce A17 non è applicabile, poiché concerne installazioni esterne leggere e facilmente amovibili poste a corredo di attività economiche, mentre i manufatti in questione avevano struttura diversa e dimensioni incompatibili con una funzione meramente strumentale e servente. Roma Capitale ha quindi legittimamente inibito gli interventi indicati nella CILA. È stata respinta anche la censura di eccesso di potere: la realizzazione di manufatti di tale tipologia in area vincolata, in assenza del necessario nulla osta, esclude un affidamento giuridicamente tutelabile, anche se iniziative analoghe erano state tollerate in precedenza. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina dell'attività edilizia libera e della CILA non consente la realizzazione degli interventi in area vincolata in assenza del necessario nulla osta della Soprintendenza.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    Il nulla osta della Soprintendenza è stato ritenuto necessario per la realizzazione degli interventi in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull'area.

  • artt. 142 e seguenti d.lgs. n. 42/2004

    La sottoposizione dell'area al vincolo paesaggistico comporta l'applicazione della disciplina di tutela paesaggistica.

  • Allegato A, voci A16 e A17, d.P.R. n. 31/2017

    A.16) occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare; A.17) installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

    Le esenzioni non si applicano a opere destinate alla gestione ordinaria di un centro sportivo quando, per tipologia e dimensioni, non siano temporanee, leggere, facilmente amovibili o meramente ancillari rispetto all'attività principale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Massime di principio

  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la presentazione di una CILA o la riconducibilità astratta dell'intervento all'attività edilizia libera non esclude la necessità del nulla osta dell'autorità paesaggistica quando l'intervento concreto incide sul bene vincolato.
  • Le esenzioni di cui alla voce A16 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 riguardano installazioni temporanee e funzionalmente collegate a manifestazioni, spettacoli, eventi, esposizioni o vendite; non si applicano a opere destinate alla gestione ordinaria e stabile di un centro sportivo.
  • La voce A17 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 è applicabile soltanto a installazioni esterne leggere, facilmente amovibili e meramente accessorie rispetto all'attività economica; la tipologia e le dimensioni dei manufatti possono escludere tale natura ancillare.
  • La tolleranza o l'assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione in relazione a precedenti interventi analoghi non fonda un affidamento giuridicamente tutelabile quando l'intervento attuale è realizzato in area vincolata senza il necessario nulla osta paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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