Cassazione Civile, Ordinanza n. 25043/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’ente contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a IVA 2012, sostenendo l’esistenza di un credito d’imposta del periodo precedente, pur avendo presentato tardivamente la dichiarazione relativa a tale credito. La CTP aveva accolto il ricorso solo nei limiti riconosciuti dal contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio affermando che il credito IVA va riconosciuto anche in mancanza della dichiarazione, se sono rispettati i requisiti sostanziali della detrazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse motivato adeguatamente sull’esistenza del credito e sul relativo quantum, limitandosi a richiamare in modo generico acquisti e operazioni imponibili senza riscontro documentale concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR era sufficiente e riconoscibile, perché spiegava il percorso logico-giuridico seguito: il credito IVA può essere riconosciuto anche se la dichiarazione è omessa o tardiva, purché siano provati i requisiti sostanziali della detrazione. La Corte ha inoltre osservato che la censura dell’Ufficio mirava in realtà a contestare l’accertamento di merito sulla sussistenza del credito, e non un vero vizio di motivazione apparente. Quanto al quantum, la doglianza è stata ritenuta non adeguatamente specificata e, in ogni caso, non deducibile come motivazione apparente, poiché la CTR aveva implicitamente confermato la statuizione di primo grado sul credito riconosciuto in compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva portato alla cartella di pagamento
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per dedurre il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
richiamato quale norma sul contenuto essenziale della sentenza e sulla motivazione
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
richiamata per il principio secondo cui il vizio di motivazione è censurabile solo se la sentenza non renda conto del percorso logico-giuridico decisorio
Massime di principio
- Il vizio di nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera non condivisione della motivazione o la sua sinteticità se la ratio decidendi è comprensibile.
- In tema di IVA, il credito può essere riconosciuto anche in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, purché il contribuente dimostri il possesso dei requisiti sostanziali per esercitare la detrazione.
- Una censura che in realtà mira a contestare l’accertamento in fatto della sussistenza del credito non può essere veicolata come vizio di motivazione apparente.
- La doglianza sul quantum deve essere specifica e puntuale; non è sufficiente lamentare genericamente l’indeterminatezza della posta se non si indica quale quota di credito sia stata erroneamente riconosciuta o come debba essere rideterminata.
- Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione e che si intendano respinte le tesi incompatibili con essa.
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