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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25043/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’ente contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a IVA 2012, sostenendo l’esistenza di un credito d’imposta del periodo precedente, pur avendo presentato tardivamente la dichiarazione relativa a tale credito. La CTP aveva accolto il ricorso solo nei limiti riconosciuti dal contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio affermando che il credito IVA va riconosciuto anche in mancanza della dichiarazione, se sono rispettati i requisiti sostanziali della detrazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse motivato adeguatamente sull’esistenza del credito e sul relativo quantum, limitandosi a richiamare in modo generico acquisti e operazioni imponibili senza riscontro documentale concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR era sufficiente e riconoscibile, perché spiegava il percorso logico-giuridico seguito: il credito IVA può essere riconosciuto anche se la dichiarazione è omessa o tardiva, purché siano provati i requisiti sostanziali della detrazione. La Corte ha inoltre osservato che la censura dell’Ufficio mirava in realtà a contestare l’accertamento di merito sulla sussistenza del credito, e non un vero vizio di motivazione apparente. Quanto al quantum, la doglianza è stata ritenuta non adeguatamente specificata e, in ogni caso, non deducibile come motivazione apparente, poiché la CTR aveva implicitamente confermato la statuizione di primo grado sul credito riconosciuto in compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera non condivisione della motivazione o la sua sinteticità se la ratio decidendi è comprensibile.
  • In tema di IVA, il credito può essere riconosciuto anche in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, purché il contribuente dimostri il possesso dei requisiti sostanziali per esercitare la detrazione.
  • Una censura che in realtà mira a contestare l’accertamento in fatto della sussistenza del credito non può essere veicolata come vizio di motivazione apparente.
  • La doglianza sul quantum deve essere specifica e puntuale; non è sufficiente lamentare genericamente l’indeterminatezza della posta se non si indica quale quota di credito sia stata erroneamente riconosciuta o come debba essere rideterminata.
  • Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione e che si intendano respinte le tesi incompatibili con essa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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