Cassazione Civile, Ordinanza n. 25411/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione irrogata dall'Ufficio a un contribuente che aveva presentato la procedura di voluntary disclosure per l'annualità 2014, in relazione a capitali detenuti in Svizzera e al mancato versamento del dovuto in sede di ravvedimento operoso. L'Ufficio aveva applicato la sanzione minima prevista, pari al 180% della maggiore imposta, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009. La Commissione tributaria regionale aveva però ritenuto sproporzionata la sanzione, valorizzando la buona fede del contribuente e riducendo le sanzioni non versate del 30%. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 471/1997, dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente disapplicato una sanzione già commisurata al minimo legale e avesse introdotto criteri estranei alla disciplina, come la buona fede e la sproporzionalità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 prevede, per le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate, la presunzione fiscale di redditi sottratti a tassazione e il raddoppio delle sanzioni previste dall'art. 1 d.lgs. n. 471/1997, corrispondenti al 90%-180% della maggiore imposta dovuta. Da ciò deriva che non residuano margini di discrezionalità né per l'Ufficio né per il giudice di merito, il quale non può ridurre la sanzione facendo leva su elementi non previsti dalla norma. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge quale vizio denunciabile in cassazione
costituisce la base del trattamento sanzionatorio, la cui misura viene raddoppiata nei casi previsti dall'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
è richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate
nelle ipotesi di investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non dichiarati, opera una presunzione di redditi sottratti a tassazione e il raddoppio delle sanzioni senza margini di discrezionalità applicativa
art. 12, comma 1, d.l. n. 78/2009
norma di contesto richiamata per la finalità di emersione delle attività detenute in paradisi fiscali
è richiamato quale disciplina degli obblighi dichiarativi violati
Massime di principio
- Quando una norma tributaria prevede espressamente un raddoppio sanzionatorio collegato a una specifica violazione, né l'Amministrazione né il giudice possono sostituire al criterio legale valutazioni equitative sulla sproporzione della sanzione.
- Il giudice tributario non può ridurre una sanzione stabilita dalla legge facendo leva su elementi estranei alla fattispecie tipica, come la buona fede del contribuente, se tali elementi non sono contemplati dalla disciplina sanzionatoria applicabile.
- Se la misura sanzionatoria è fissata in termini minimi e massimi dalla legge e la norma speciale dispone il raddoppio delle sanzioni, la controversia non può essere risolta mediante una rimodulazione percentuale diversa da quella legalmente prevista.
- In presenza di una presunzione legale di redditi sottratti a tassazione con conseguente aggravamento sanzionatorio, il controllo del giudice resta vincolato alla verifica dei presupposti applicativi della norma, non potendo trasformarsi in una valutazione di opportunità sulla severità della risposta punitiva.
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