Sentenza del 03/03/2017 n. 5440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio con due motivi. Primo: violazione dell'art. 109 T.U.I.R. sul principio di competenza, poiché la CTR aveva ritenuto illegittimo il recupero di costi contabilizzati nel 2004 ma riferibili al 2003, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto rettificare contemporaneamente anche il reddito del 2003. Secondo: insufficiente e contraddittoria motivazione sulla deducibilità e inerenza di diverse spese, tra cui pedaggi autostradali, manutenzione, carburante e altre spese prive di elementi identificativi sufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, in base al principio di autonomia dei periodi d'imposta, l'Amministrazione può recuperare costi imputati a un esercizio errato senza dover rettificare d'ufficio anche l'esercizio di effettiva competenza. Il contribuente può eventualmente chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso nell'esercizio corretto. La Corte ha inoltre rilevato la contraddittorietà della motivazione della CTR sulle spese non inerenti, ritenute al contempo formalmente irregolari e riferibili alla società senza adeguata prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 109 T.U.I.R. (già art. 75 del D.P.R. n. 917/1986)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui è sorto l'obbligo giuridico al sostenimento dell'onere.
I costi devono essere imputati all'esercizio di competenza, normalmente quello in cui la prestazione è ultimata o nasce il relativo obbligo giuridico, e non a quello di emissione della fattura o di pagamento. Per i servizi, fanno eccezione i contratti a corrispettivi periodici, imputabili secondo la maturazione.
Art. 76 T.U.I.R. (principio di autonomia dei periodi d'imposta)
Ogni periodo d'imposta deve essere considerato autonomamente. Pertanto, il recupero di un costo imputato a un esercizio errato non impone all'Amministrazione di rettificare contestualmente anche l'esercizio nel quale il costo avrebbe dovuto essere dedotto.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso nell'esercizio di effettiva competenza, anche quando l'errore riguarda l'esistenza o l'ammontare dell'obbligo tributario.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Opera in via residuale quale possibile base per la richiesta di rimborso quando non siano applicabili le specifiche disposizioni previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti rilevanti e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda. La riproduzione testuale di documenti è ammissibile se funzionale alla comprensione della controversia e non costituisce una mera trascrizione compilativa degli atti dei precedenti gradi.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti ammessi dal giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, un costo deve essere dedotto nell'esercizio di competenza, individuato sulla base del momento in cui sorge l'obbligazione o viene ultimata la prestazione, non sulla base della data della fattura o del pagamento.
- Se un costo è stato dedotto in un esercizio diverso da quello corretto, l'Amministrazione può recuperarlo nell'esercizio errato senza dover correggere automaticamente anche l'esercizio di effettiva competenza. Il contribuente deve attivarsi per chiedere il rimborso dell'eventuale maggiore imposta versata.
- L'inerenza di una spesa non si presume soltanto dall'attività esercitata dall'impresa: occorre dimostrare con elementi concreti il collegamento tra la spesa, il bene o servizio utilizzato e l'attività aziendale.
- Fatture o documenti privi di targa, nominativo, scheda carburante o altri dati identificativi possono non essere sufficienti a provare l'imputabilità della spesa alla società. La prova deve consentire di collegare oggettivamente e soggettivamente il costo all'impresa.
- Una motivazione giudiziale è contraddittoria quando riconosce irregolarità documentali idonee a impedire l'identificazione della spesa e, contemporaneamente, ne afferma la riferibilità alla società senza spiegare quali ulteriori elementi probatori superino tali carenze.
- Nel caso esaminato la Cassazione non ha deciso definitivamente sulla deducibilità di ogni singolo costo, ma ha annullato la decisione della CTR e disposto un nuovo esame da parte di un diverso collegio.
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