Cassazione Penale, Sentenza n. 9823/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello ha erroneamente qualificato come estorsiva una condotta consistente nella richiesta di una quota della retribuzione pattuita al momento dell'assunzione. Si lamenta omissione e contraddittorietà della motivazione: mancata verifica se le condizioni erano frutto di un accordo antecedente all'assunzione o imposte con minaccia nel corso del rapporto; assenza di prova di una minaccia effettiva (licenziamento implicito o altro) e di danno ingiusto per i lavoratori; omissione di valutare il rispetto della contrattazione collettiva e l'assenza di pregiudizio economico; infine carenza motivazionale nella determinazione della pena rispetto ai criteri di cui agli artt. 133 e 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa/contraddittoria motivazione sulla natura estorsiva della condotta) e ha annullato la sentenza impugnata, assorbendo i restanti motivi. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, con indicazione che in sede di merito dovrà essere chiarito se l'accordo sulle condizioni retributive sia stato concluso antecedentemente all'assunzione (accordo libero) oppure imposto nel corso del rapporto mediante minaccia di licenziamento o altri comportamenti coattivi (elemento necessario per integrare l'estorsione).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ricorda che per integrare l'estorsione in ambito lavorativo occorre accertare la minaccia/coazione, normalmente successiva alla stipula del rapporto, che costringa il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative
Richiamato in rubriche del reato (concorso di persone o partecipazione), citato nel capo di imputazione
Richiamati nel ricorso come norme connesse alla fattispecie contestata; la sentenza si concentra però sull'art. 629 e sulla necessità di prova della minaccia/coazione
Criteri per la determinazione della pena; il ricorrente ha censurato la motivazione ritenuta assertiva e insufficiente rispetto all'applicazione dei criteri
Disciplina delle circostanze attenuanti speciali; la Corte evidenzia la mancanza di adeguata motivazione sulla commisurazione della pena tenuto conto di precedenti e comportamento processuale
artt. 546, 192 comma 1, 194, 195 cod. proc. pen.
Norme del codice di procedura penale richiamate con riguardo ai motivi di cassazione (vizi di legge, vizio di motivazione e violazioni procedurali) e alla rappresentazione dei motivi nel ricorso
art. 456 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come riferimento procedurale alla impugnazione/violazioni; utilizzato per inquadrare i motivi processuali sollevati
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili del rapporto di lavoro e possibile impatto delle condizioni pattuite; la Corte richiede verifica probatoria sul tema del consenso e del rispetto delle norme contrattuali
legge 27 luglio 1978 n. 392 (richiamata da giurisprudenza)
Citata nella motivazione per analogia giurisprudenziale (equivalenza con i casi di locazione e "equità" contrattuale): la Corte segnala che la giurisprudenza ha escluso l'estorsione quando la condizione è prospettata al momento della stipula e l'aspirante non subisce un danno rispetto alla situazione di partenza
Massime di principio
- Per configurare estorsione in ambito lavorativo non basta che il datore ottenga un profitto illecito: è necessario provare una minaccia o una coazione effettiva e concretamente idonea a comprimere la libertà del lavoratore, normalmente successiva alla stipula del rapporto
- Se le condizioni retributive sono il frutto di un accordo antecedente e libero all'assunzione, la fattispecie estorsiva è difficilmente configurabile a meno che non emergano comportamenti aggiuntivi che dimostrino coercizione (es. consegna di dimissioni in bianco, minacce ripetute, ecc.)
- La Corte valuta con rigore la motivazione: il giudice di merito deve ricostruire puntualmente i fatti, collegare i singoli elementi probatori alla contestazione e specificare se la compressione della libertà dei lavoratori è avvenuta prima o dopo l'assunzione
- In contestazioni sul rispetto della retribuzione e della contrattazione collettiva, l'assenza di prova del danno economico o della compressione impone al giudice di non basarsi su generalizzazioni; la prova del clima di soggezione e della minaccia deve emergere chiaramente
- Quanto alla pena, il giudice deve motivare l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e il rilievo delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p.; la mancanza di precedenti e il comportamento processuale possono incidere sulla misura, ma richiedono specifica valutazione motivata
- Nel dubbio sull'elemento soggettivo o sulla presenza di coercizione, il giudice d'appello può dover rimettere la valutazione a un nuovo giudizio di merito per un accertamento puntuale e documentato degli elementi fattuali
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