Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/01/2023. Contestano (1) il vizio di motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità per il capo 7) (limitato alle annualità 2012 e 2013) e per i capi 8) e 11) (per Talarico) e per il capo 8) (per Sciandra), sostenendo che le risultanze istruttorie dimostrerebbero l'assenza di divergenze tra i documenti fiscali e le operazioni reali e che i lavori erano effettivamente eseguiti con regolare documentazione della ditta committente; (2) la violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna, alla luce del comportamento processuale che avrebbe agevolato la ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto ai primi motivi, li ha ritenuti censure non proponibili in sede di legittimità perché chiedevano una rivalutazione delle risultanze di fatto e della motivazione di merito, materia non sindacabile in Cassazione salvo vizi logici o incongruenze macroscopiche; quanto ai secondi motivi, ha ritenuto inammissibile la censura sulla congruità della pena perché si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; inoltre l'inammissibilità impedisce che, con quel gravame, possa formarsi valido rapporto di impugnazione e quindi siano rilevabili e dichiarabili cause di non punibilità (compresa la prescrizione).
Norme richiamate
Norma sulla continuazione: è richiamata dal ricorso per contestare l'aumento di pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione della continuazione e della sua incidenza sulla pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione se non per violazioni di legge o vizi logici evidenti.
Principi per la determinazione della pena base; richiamato per spiegare che la scelta del giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio è discrezionale.
Criteri per la determinazione della pena; usato per sottolineare che la fissazione della pena è vincolata ai criteri legislativi ma rimane nella sfera di valutazione del giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limitazione del sindacato di legittimità: impedisce di rimettere in discussione il 'travisamento del fatto' attraverso la semplice rivalutazione delle risultanze processuali; la Corte ne trae la regola che i motivi basati su mera rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
Norma che disciplina le cause di non punibilità; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere ex novo cause di non punibilità, inclusa la prescrizione.
Prevede sanzioni e spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in base a questa norma.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti: i motivi devono denunciare vizi di diritto o palesi errori logici nella motivazione.
- Le doglianze sulla congruità della pena sono in genere inammissibili se mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito; per avere successo occorre dimostrare violazione di norme sul calcolo della pena o criteri legislativi (artt. 132-133 c.p.).
- Per contestare una motivazione giudiziaria è necessario indicare specifici e materiali elementi processuali che rendano la motivazione irrimediabilmente contraddittoria, illogica o inconciliabile con atti del processo; formule generiche non sono sufficienti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e, quindi, non è possibile far valere causa di non punibilità (ad es. prescrizione) nell'ambito di quel gravame.
- Nella redazione del ricorso per cassazione conviene focalizzarsi su questioni di diritto, violazioni procedurali, o su vizi logico-giuridici ben documentati nella motivazione, evitando la semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti.
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