Cassazione Penale, Sentenza n. 9694/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, sulle censure del ricorrente, aveva: dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti ai capi 5 e 6; rideterminato la pena a 8 mesi per il reato relativo al capo 7; e confermato la condanna per l'utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e errata valutazione probatoria (assenza di concorso/fatto familiare, inesistenza dell'elemento soggettivo, rilevanza delle scritture contabili della società incorporata Ismetec e dell'art. 2504-bis c.c.); erronea qualificazione giuridica (avrebbe dovuto applicarsi l'art. 4 D.Lgs. 74/2000 e non l'art. 2); e errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ritiene che le motivazioni delle decisioni di merito siano coerenti e non manifestamente illogiche: gli accertamenti (anche con collaborazione internazionale) hanno dimostrato che gli acquisti di brevetti da una società portoghese erano simulati e destinati a conseguire vantaggi fiscali indebiti; le fatture sono state effettivamente utilizzate in dichiarazione dalla Kimia S.p.A. di cui Bisciotti era legale rappresentante. Pertanto resta confermata la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e la valutazione della Corte d'appello (estinzioni per prescrizione dei capi 5 e 6; condanna per il capo 7 con pena pari a 8 mesi). Il ricorrente è condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
Norma applicata per la fattispecie "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti"; la Corte ha ritenuto sussistente quando vi sia un utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni effettivamente inesistenti e facenti parte di un'operazione unitaria anche se coinvolgono società collegate o estere
Norma sulla "dichiarazione infedele" (meno grave): i giudici di merito hanno escluso la sua applicazione perché il caso è stato ritenuto caratterizzato da frode attraverso fatture simulate e non da mera infedeltà dichiarativa
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le poste di bilancio derivate dalla società incorporata dovevano essere riportate secondo le scritture contabili antecedenti la fusione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che ciò escluda la responsabilità penale laddove emerga l'utilizzo di fatture inesistenti nell'ambito di una operazione simulata
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'abitualità può tener conto anche dei reati della stessa indole dichiarati prescritti nel medesimo procedimento, ostando quindi all'applicazione di questa causa di non punibilità
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte d'appello/di cassazione ne tiene conto per l'irrogazione di tale somma
Massime di principio
- Quando emergono elementi che indicano un'operazione unitaria finalizzata a conseguire vantaggi fiscali (anche tramite società estere o collegate), l'utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti può integrare il reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 anche se le fatture sono state originate da società diverse o incorporate
- La distinzione tra art. 2 (dichiarazione fraudolenta con uso di fatture inesistenti) e art. 4 (dichiarazione infedele) dipende dalla sussistenza di una frode organizzata: se è dimostrata la simulazione delle operazioni e la finalità fraudolenta, prevale l'art. 2
- Le condotte dichiarate prescritte nell'ambito dello stesso procedimento possono rilevare, ai fini della valutazione dell'abitualità e dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), non essendo eliminate gli effetti penali delle sentenze estinte per prescrizione
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo degli elementi di fatto e della prova ove il percorso motivazionale delle decisioni di merito sia coerente e non manifestamente illogico; le censure che chiedono semplicemente una diversa valutazione dei fatti sono precluse
- Indagini e collaborazioni internazionali (accesso a documenti esteri, verifiche su sedi e capacità produttive di società offshore) sono rilevanti per dimostrare la simulazione di acquisti e possono rafforzare l'accertamento dell'utilizzo di fatture inesistenti
- L'assenza di un 'volto' diretto nella gestione delle società collegate non esclude la responsabilità del legale rappresentante se emerge che questi era il 'dominus' dell'operazione e le fatture sono state effettivamente utilizzate nelle dichiarazioni della società di cui era rappresentante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9700/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →