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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione contestando: 1) la mancata riqualificazione dei fatti nella "ipotesi lieve" di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (sostiene insufficienza del dato ponderale e l'erroneo riferimento della Corte alla dose media singola anziché alla reale confezione in "dosi da strada"); 2) vizio di motivazione circa la recidiva, lamentando che la Corte avrebbe valorizzato condotte successive e non adeguatamente riferite al carattere specifico della recidiva contestata; 3) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva (art. 58 L. n. 689/1981), per mancata valutazione concreta della sostituibilità, per travisamento delle sentenze richiamate e per non aver tenuto conto del percorso rieducativo già avviato dal detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente l'inammissibilità del primo motivo perché proposto come motivo aggiunto in appello, autonomo rispetto ai motivi principali e non tempestivamente introdotto; ha poi dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, confermando la valutazione della Corte territoriale circa la recidiva e la prognosi negativa ai fini della sostituzione della pena. Confermata implicitamente la condanna per la cessione di 500 grammi di eroina già pronunciata in prime cure e in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha considerato la questione relativa al riconoscimento dell'ipotesi lieve come autonoma rispetto ai motivi principali e, poiché proposta nei motivi aggiunti in appello, ne ha dichiarato l'inammissibilità in cassazione secondo il principio che i motivi nuovi devono essere mero sviluppo dei motivi principali e tempestivi.

  • L. n. 689 del 1981, art. 58

    L'onere di valutazione concreta sulla sostituibilità della pena detentiva richiede un apprezzamento unitario della posizione del condannato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa della sostituibilità basata sui precedenti penali recenti e sulla necessità di considerare la posizione del condannato nella sua globalità.

  • Codice penale, art. 81 (continuazione)

    La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini di criticare la valutazione dei precedenti e della sostituibilità, il fatto che alcune condanne fossero state riunite per continuazione: il giudizio prognostico è unitario e può tener conto anche di reati concatenati che hanno determinato una pena complessiva.

Massime di principio

  • Motivi nuovi introdotti con 'motivi aggiunti' in appello sono ammissibili solo se sono sviluppo o migliore esposizione dei motivi già dedotti: non possono ampliare il petitum o introdurre censure autonome non tempestive.
  • La qualificazione nella "ipotesi lieve" di cui all'art. 73 DPR 309/1990 richiede valutazione concreta degli elementi ponderali, della modalità di confezionamento, del ruolo dell'imputato e della destinazione (dosi da strada); il mero richiamo al peso senza contestualizzazione può non essere sufficiente.
  • La recidiva può essere valutata anche sulla base di condanne per reati diversi se esse dimostrano una continuità di pericolosità e contribuiscono a fondare una prognosi negativa.
  • La richiesta di sostituzione della pena ai sensi art. 58 L. 689/1981 richiede una valutazione complessiva e concreta del percorso di rieducazione, dei precedenti e della personalità del condannato: non è ammissibile 'parcellizzare' l'esame considerando isolatamente una sola condanna.
  • La circostanza che condanne pregresse siano state aggregate per continuazione o unificate ai sensi dell'art. 81 c.p. non impedisce al giudice di tenerne conto unitariamente nella valutazione della pericolosità e dell'eventuale sostituibilità della pena.
  • In cassazione il difetto di ammissibilità di un motivo, anche se non rilevato dal giudice di merito, può essere dichiarato d'ufficio e porta all'inammissibilità del ricorso quando il motivo costituisce autonoma modifica del petitum.

Testo integrale

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