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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in riforma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale, aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di marijuana. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e erronea qualificazione della condotta come detenzione invece che coltivazione, sostenendo che la fase di essiccazione rientra nella coltivazione alla stregua delle Sezioni Unite Caruso; ha inoltre contestato l'assenza di prova della destinazione a terzi, richiamando il limitato dato ponderale e la mancanza di strumenti per il confezionamento; (2) vizio di legge e motivazione sulla determinazione della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p., chiedendo la pena al minimo edittale e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per comportamento collaborativo, numero minimo di piantine e mancata suddivisione in dosi.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la Corte d'appello ha correttamente qualificato la condotta come detenzione illecita in quanto le piante erano recise e in fase di essiccazione, senza riscontri che l'imputato avesse svolto l'attività di coltivazione sin dalla semina; le condizioni materiali (box per essiccazione con impianto, quantità complessiva elevata e principio attivo molto superiore ai limiti tabellari) legittimano la conclusione che la detenzione fosse finalizzata allo spaccio; (2) la motivazione sulla determinazione della pena è ritenuta sufficiente essendo la pena nella misura media edittale; l'uso di espressioni generiche come pena congrua è adeguato in questo contesto; inoltre il ricorrente non aveva richiesto espressamente il riconoscimento delle attenuanti generiche in appello o nei motivi di appello, per cui la mancata loro concessione non è censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Applicata per la contestazione del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente; la Corte ha ritenuto configurata la detenzione piuttosto che la coltivazione nella fattispecie concreta.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a)

    Richiamato il criterio dei limiti tabellari per distinguere uso personale da ipotesi di spaccio: quantitativi superiori ai limiti non sono di per sé decisivi ma concorrono con altri elementi a fondare la destinazione allo spaccio.

  • Codice Penale, art. 62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti previste dall'ordinamento e al loro eventuale riconoscimento; la Corte ha osservato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione in assenza di specifica richiesta in appello.

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto soddisfacente la motivazione quando la pena inflitta è nella misura media edittale e non richiede una motivazione analitica dettagliata.

  • Codice di Procedura Penale, art. 597, comma quinto

    Richiamata la possibilità per il giudice d'appello di riconoscere le attenuanti generiche ex officio, ma la Corte precisa che la mancata esercitazione di tale potere non è censurabile in cassazione se non era stata fatta specifica istanza in appello.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza Caruso (Sez.U. n.12348/2019, dep.16/04/2020)

    Interpretazione della nozione di coltivazione come attivita svolta in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto; la Corte ha precisato che la semplice fase di essiccazione di piante già recise non equivale automaticamente alla coltivazione se non emerge che l'imputato abbia curato la coltura dall'origine.

Massime di principio

  • La coltivazione va valutata in base al coinvolgimento dell'agente in tutte le fasi fondamentali della vita della pianta (semina, crescita, raccolto); la sola essiccazione di piante recise non prova di per sé la coltivazione se il ciclo vegetativo non è stato svolto dall'imputato.
  • Quantitativi superiori ai limiti tabellari sono indici rilevanti ma non conclusivi della destinazione allo spaccio: possono però, insieme ad altri elementi (impianto per essiccazione, strumenti di confezionamento, elevata potenza della sostanza), legittimare la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio.
  • Nella determinazione della pena, se la sanzione è nella misura media edittale la motivazione analitica non è necessaria; formule generiche come pena congrua possono essere sufficienti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del giudice d'appello puo' avvenire anche d'ufficio, ma l'assenza di una richiesta specifica in appello rende la mancata concessione non censurabile in cassazione.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare espressamente l'assenza di coinvolgimento nelle fasi di coltivazione e contrastare gli indici di destinazione allo spaccio (ridotti quantitativi, assenza di impianti o strumenti, prove di uso personale) e formulare espressa richiesta di attenuanti in sede d'appello se si intende contestarne la mancata applicazione.

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