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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 23/01/2023, che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Lecce (18/06/2020) per il reato di cui all'art. 3 D.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente ha sollevato sei motivi: 1) genericità del capo di imputazione (mancata indicazione dettagliata delle fatture e dei mandati); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale (in particolare quelle della moglie Carla Sperti) e violazione delle norme procedurali sull'uso del processo verbale di constatazione; 3) illegittimo uso delle presunzioni fiscali in sede penale e inversione dell'onere della prova; 4) errata qualificazione giuridica dei rapporti (i mandati sarebbero stati con rappresentanza, non atti a integrare frode) e travisamento della prova; 5) violazione dell'art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 relativamente alla determinazione della confisca, ritenendo i giudici di merito di aver adottato meccaniche tributarie senza autonoma valutazione penale; 6) mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato penale e violazione degli artt. 175 c.p. e 598 comma 5 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha confermato la motivazione delle sentenze di merito ritenendole non viziate da profili di illegittimità tali da giustificare intervento di legittimità. In particolare: è stato ritenuto tempestivo il rilievo sulla genericità (eccezione sollevata in udienza il 2/7/2019) e, comunque, infondato sul merito perché il capo di imputazione era sufficientemente circoscritto; le dichiarazioni rese dalla moglie non risultano essere state utilizzate dai giudici di merito e, in ogni caso, il processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate è utilizzabile come prova documentale (con le cautele previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p. quando emergono indizi di reato); le sentenze di merito hanno correttamente bilanciato le presunzioni fiscali con elementi di riscontro e di fatto (escussioni di acquirenti, documenti, accertamenti internazionali) e non hanno operato una inammissibile inversione dell'onere probatorio; la ricostruzione - che ha ritenuto sussistente un meccanismo fraudolento mediante società cartiere e fatture pro forma e l'occultamento di ricavi - non appare manifestamente illogica o travisante; la confisca di 1.113.502 euro è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 e la difesa non aveva dedotto tempestivamente censure specifiche sull'ammontare; la doglianza sulla non menzione è inammissibile perché il beneficio non era stato richiesto in appello e il mancato esercizio d'ufficio non è censurabile in Cassazione se non sollecitato nelle conclusioni di appello. Confermata la condanna: reclusione di 1 anno e 6 mesi (pena condizionalmente sospesa) e confisca per equivalente pari a 1.113.502 euro.

Norme richiamate

  • art. 3 D.lgs. n. 74/2000

    La norma è interpretata nella sua natura bifasica: richiede sia la presentazione di dichiarazione mendace sia l'attività ingannatoria prodromica; la Corte ha ritenuto sussistenti entrambi gli elementi in base alla ricostruzione fattuale e agli accertamenti fiscali.

  • art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000

    "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    Applicata per giustificare la confisca per equivalente dell'importo ritenuto profitto dell'evasione; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata in primo grado in base agli accertamenti fiscali.

  • art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione alla pretesa genericità del capo di imputazione; la Corte ha osservato che la questione era stata tempestivamente sollevata e, comunque, il capo era sufficientemente dettagliato.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Norma che disciplina l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate quando emergono indizi di reato; la Corte ha affermato che il processo verbale è prova documentale utilizzabile, ma la parte redatta dopo l'emersione di indizi richiede il rispetto delle modalità previste; nel caso concreto non sono emerse censure specifiche tali da renderlo inutilizzabile.

  • artt. 63 e 199 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle garanzie e all'astensione dei coniugi: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della coniuge non siano state utilizzate e comunque non hanno inficiato il giudizio.

  • art. 491 c.p.p.

    Norma sui termini per eccepire la nullità/genericità dell'imputazione; la Corte ha rilevato che la censura era stata eccepita entro i termini previsti.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della disciplina della confisca prevista dall'art. 12-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti).

  • art. 192, comma 2 c.p.p.; artt. 533 e 546 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle censure circa l'uso delle presunzioni e dell'onere della prova e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una inammissibile inversione dell'onere probatorio e che la motivazione delle sentenze di merito sia sufficiente.

  • art. 175 c.p. e art. 598, comma 5 c.p.p.

    Richiamati in relazione al beneficio della non menzione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché il beneficio non era stato richiesto in appello e l'omessa concessione d'ufficio non è censurabile in Cassazione se non sollecitata.

  • art. 1704 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa nella contestazione della qualificazione giuridica del mandato; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse in realtà una diversa valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • La genericità dell'imputazione è eccepibile tempestivamente; se sollevata nei termini processuali deve essere valutata sul merito, ma non è sufficiente l'omissione di dettagli marginali quando il fatto sia comunque circoscritto nella descrizione spazio-temporale e nella tecnica fraudolenta.
  • I processi verbali di constatazione dell'Agenzia delle Entrate costituiscono prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, la parte del documento redatta dopo l'emersione di indizi di reato richiede il rispetto delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.) e può essere censurata se non sono rispettate tali formalità.
  • Le presunzioni fiscali non sono, di per sé, prova del reato penale, ma possono assumere valore probatorio come dati di fatto se corroborate da elementi di riscontro (dichiarazioni dei clienti, documentazione, accertamenti internazionali): la valutazione complessiva resta rimessa al giudice di merito.
  • In Cassazione è limitato il sindacato sulla valutazione di merito e sui travisamenti probatori: non è consentita la rinnovazione della valutazione dei fatti quando l'apparato argomentativo del giudice di merito sia privo di vizi logico‑giuridici manifesti.
  • La confisca prevista dall'art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 può essere disposta per equivalente e la sua quantificazione in sede penale può fondarsi su accertamenti tributari, salvo deduzioni specifiche e tempestive da parte della difesa.
  • Il beneficio della non menzione deve essere richiesto e sostenuto tempestivamente (almeno in appello); il mancato esercizio d'ufficio da parte del giudice d'appello non è automaticamente emendabile in Cassazione se non era stato sollecitato nelle conclusioni di parte.
  • Le deduzioni che mirano a proporre una diversa lettura dei fatti (es. qualificazione di rapporti giuridici come mandati con rappresentanza) costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo evidenti errori di diritto o di motivazione.

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