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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo di ricorso: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per la mancata diminuzione della pena nonostante il primo giudice avesse riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La difesa censura che la Corte d'appello avrebbe autonomamente ridefinito la pena base (ritenendo che l'anno e sei mesi indicato in primo grado fosse il risultato già ridotto dalle attenuanti), individuando la pena base in 2 anni e 3 mesi, con conseguente calcolo diverso; si deduce arbitrarietà logica, violazione del principio che la pena base deve essere determinata autonomamente, e violazione del divieto di reformatio in peius; si richieste annullamento e rinvio per nuova valutazione dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello relativa al trattamento sanzionatorio sia corretta e sufficientemente motivata: la Corte d'appello ha spiegato l'individuazione della pena base in 2 anni e 3 mesi ritenendo coerente che l'indicazione dell'anno e sei mesi in primo grado fosse il risultato della diminuzione per l'art. 62-bis c.p.; ha individuato come reato più grave quello di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 in ragione della natura totale delle sottrazioni, della pervicacia e della gravità del danno, nonché dell'assenza di condotte riparatorie. La Corte ha chiarito che il giudice di appello può integrare e specificare il calcolo della pena e che tale operazione non costituisce nullità né violazione del divieto di reformatio in peius. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche; nella fattispecie il primo giudice aveva applicato una diminuzione, ma la Corte d'appello ha motivato la diversa individuazione della pena base spiegando il risultato del calcolo

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce reati tributari; la Corte d'appello l'ha ritenuta l'articolazione di reato più grave ai fini della determinazione della pena base, alla luce della gravità e della pervicacia dell'evasione

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al calcolo della pena e al divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione della norma perché la specificazione del calcolo in appello è consentita

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive modifiche)

    Norma richiamata per il trattamento del ricorso in forma cartolare (decisa sulla base degli atti), procedura utilizzata nel presente giudizio

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 42121 del 08/04/2019 (dep. 15/10/2019)

    "In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita"

    Principio secondo cui l'applicazione delle attenuanti richiede motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere motivazionale da parte dei giudici di merito nel caso concreto

  • Cass. Sez. 5, Sent. n. 13435 del 04/03/2022 (Rv. 282878)

    Giurisprudenza che ammette la possibilità, in sede di appello, per il giudice di integrare la motivazione della sentenza di primo grado e specificare il calcolo della pena quando la sentenza di primo grado non abbia chiarito tale calcolo; detta integrazione non costituisce nullità

Massime di principio

  • Il giudice d'appello ha il potere di specificare o integrare il calcolo della pena indicato in primo grado; tale operazione è legittima e non determina nullità se adeguatamente motivata.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti in primo grado non impedisce ai giudici del gravame di rideterminare la pena base e gli effetti del calcolo, purché la motivazione sia chiara e proporzionata.
  • La discrezionalità delle corti di merito in materia di trattamento sanzionatorio non è sindacabile in Cassazione se il giudizio è legittimo e ben motivato; l'onere motivazionale è più stringente quanto più modesta è la riduzione ottenuta.
  • La contestazione di violazione del divieto di reformatio in peius richiede verifica concreta: l'aggravamento a seguito dell'appello del solo imputato non è automaticamente vietato quando il giudizio di secondo grado si limiti a integrare chiaramente la motivazione o il calcolo della pena.
  • Chi propone ricorso infondato o formalmente inammissibile rischia condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende; l'inammissibilità può essere disposta anche in trattazione cartolare.

Testo integrale

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