Cassazione Civile, Ordinanza n. 25727/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando IVA, IRAP e maggiori ricavi imponibili sulla base di un'indagine sui conti correnti bancari del contribuente. La C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale relativa desumibile dalle movimentazioni bancarie non potesse operare nei confronti dei professionisti intellettuali, e quindi neppure rispetto ai versamenti sui conti del professionista. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la presunzione di maggior reddito derivante dai versamenti bancari si applica a tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi; il secondo per violazione dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009 e dell'art. 14 d.l. n. 350 del 2001, in relazione alla ritenuta prova della provenienza delle somme mediante lo 'scudo fiscale'. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche eccepito l'improcedibilità del ricorso per omessa indicazione della sentenza impugnata nel foliario.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo sufficiente il deposito della sentenza impugnata e comunque presente negli atti. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la presunzione legale relativa sui versamenti bancari opera nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi gli esercenti professioni intellettuali, mentre la limitazione ai soli prelevamenti riguarda i soli titolari di reddito d'impresa. La CTR aveva quindi errato nell'escludere in radice l'applicazione della presunzione ai versamenti effettuati dal professionista, con conseguente illegittima inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione. La parte della motivazione d'appello sullo 'scudo fiscale' è stata considerata argomentazione ad abundantiam, priva di effetti giuridici e non autonomamente censurabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.
l'improcedibilità consegue al mancato deposito della copia conforme della sentenza impugnata, non alla sola mancata indicazione nel foliario della sua produzione.
viene richiamato il procedimento camerale sulla proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
la presunzione legale relativa derivante dai versamenti bancari si applica alla generalità dei contribuenti e comporta l'onere per il contribuente di dimostrarne l'irrilevanza fiscale o l'inclusione nel reddito tassato.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
il rinvio all'art. 32 conferma che la presunzione bancariа rileva anche per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all'art. 32 quale base normativa delle presunzioni da movimentazioni bancarie anche ai fini IVA.
Corte cost. n. 228 del 2014
ha limitato l'efficacia presuntiva dei prelevamenti ai soli titolari di reddito d'impresa, senza escludere la presunzione sui versamenti per i professionisti e per gli altri contribuenti.
art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009
richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
Massime di principio
- La presunzione legale relativa fondata sulle movimentazioni bancarie opera sui versamenti effettuati su conti correnti anche nei confronti dei lavoratori autonomi e, più in generale, di tutti i contribuenti, salvo prova contraria del contribuente.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la limitazione della presunzione ai soli titolari di reddito d'impresa riguarda i prelevamenti, non i versamenti bancari.
- Quando il giudice di merito esclude in radice l'applicabilità della presunzione ai versamenti del professionista, si determina una falsa applicazione delle norme fiscali e una illegittima inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione.
- Le argomentazioni del giudice di merito svolte su questioni dichiarate assorbite hanno natura di motivazione ad abundantiam e non possono produrre effetti sul dispositivo né essere oggetto di autonoma censura.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione non deriva dalla sola omissione dell'indicazione del documento nel foliario, se la sentenza impugnata è comunque stata depositata e risulta agli atti.
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