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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35023/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e di indagini finanziarie, l'ufficio emise un avviso di accertamento per Ires 2006 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggior reddito sulla base di irregolarità contabili (in particolare omissioni nel libro inventari) e di incongruenze relative alle vendite e ai valori OMI. La CTP accolse il ricorso della contribuente ritenendo la contabilità non inattendibile e illegittimo il solo richiamo ai valori OMI. In appello, la CTR dichiarò nullo l'avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 e, comunque, confermò l'illegittimità dell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, ritenendo che le irregolarità formali non fossero tali da rendere inattendibile la contabilità. L'Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul termine di 60 giorni, sostenendo che il dies a quo non fosse il colloquio negli uffici ma, in ogni caso, che la garanzia dell'art. 12, comma 7, presupponesse un accesso/ispezione/verifica nei locali del contribuente, assente nella specie; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, deducendo che ricorressero i presupposti dell'accertamento induttivo puro per omessa tenuta del libro inventari e per ulteriori gravi anomalie contabili e finanziarie, con conseguente legittimità anche del ricorso ai valori OMI e ad altri elementi indiziari; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato precedenti giudizi tra le parti senza adeguata spiegazione, censura poi ritenuta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo non applicabile nella specie il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/2000 perché mancava un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e ritenendo inoltre apodittica e insufficiente la motivazione della CTR sulla insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo puro. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla conclusione di accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali del contribuente; non opera se manca un accesso nei locali e non basta un colloquio svolto presso gli uffici dell'Amministrazione.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    L'accertamento induttivo puro è legittimo quando le irregolarità contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture; in tal caso l'Ufficio può prescindere dalle risultanze contabili e fondarsi su elementi indiziari anche privi dei requisiti ordinari delle presunzioni.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base delle indagini finanziarie svolte dall'Ufficio.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato come base delle indagini finanziarie svolte dall'Ufficio.

  • art. 14, d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo ai presupposti dell'accertamento induttivo.

  • art. 15, d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo agli obblighi di tenuta delle scritture e dei libri contabili.

  • art. 2217 c.c.

    Richiamato per evidenziare l'asserita omissione del libro degli inventari.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per distinguere l'accertamento induttivo puro dalle presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per distinguere l'accertamento analitico-induttivo dalle presunzioni utilizzabili nel metodo induttivo puro.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro della denunciata nullità per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente presuppone la conclusione di un'attività di accesso, ispezione o verifica svolta nei locali del contribuente; in mancanza di tale presupposto, non decorre alcun termine di attesa prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
  • L'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 è legittimo solo quando le irregolarità o omissioni contabili siano talmente gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l'intera contabilità; in tale ipotesi l'Amministrazione può ricostruire il reddito anche sulla base di elementi meramente indiziari.
  • Quando il giudice di merito esclude la ricorrenza dei presupposti dell'accertamento induttivo puro, deve dare conto in modo specifico di tutti gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o a considerare isolatamente un solo indice probatorio.
  • Il richiamo a precedenti controversie tra le parti, se utilizzato dal giudice solo ai fini della liquidazione delle spese, non integra un autonomo capo decisorio sul merito della pretesa tributaria e non può essere censurato separatamente dal capo sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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