Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 13572/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento relativo alla pratica cod. n. 20250008204 emesso e notificato l’11.09.2025 dall’Ambasciata d’Italia a Colombo, di mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere il visto di ingresso per turismo/motivi familiari in Italia,

Giustizia amministrativa202513805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per turismo o motivi familiari emesso dall’Ambasciata d’Italia a Colombo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto relativo alla pratica cod. n. 20250008204. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata non possedeva i requisiti formali necessari, poiché rilasciata all’estero senza valida autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero e senza la legalizzazione consolare o, in alternativa, l’apostille. La procura recava soltanto l’attestazione di traduzione conforme. Tuttavia, il ricorrente aveva attivato la procedura di legalizzazione presso la sede consolare e l’omissione dell’attestazione di legalizzazione era riconducibile a un mero errore materiale; il Collegio ha quindi ravvisato una giusta causa per la rimessione in termini e ha disposto la regolarizzazione della procura.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha rilevato la carenza dei requisiti formali della procura, precisando che la procura rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero; tale autenticazione non può essere validamente eseguita dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza. Per l’utilizzabilità in Italia, la procura deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. In applicazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c., il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura regolare. La trattazione della causa è stata rinviata a una successiva udienza pubblica, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente con apposita istanza. Le spese non risultano disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La disposizione consente l’applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo; è richiamata insieme all’art. 182 c.p.c. per consentire la regolarizzazione della procura alle liti.

  • art. 182 c.p.c.

    È applicato per assegnare alla parte un termine perentorio volto a sanare la carenza formale della procura alle liti.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    È richiamato quale base normativa della necessità di legalizzazione della procura formata all’estero per poter essere fatta valere in Italia.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    È richiamato in relazione alla competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane per gli adempimenti di legalizzazione.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Prevede, in alternativa alla legalizzazione consolare, il ricorso all’apostille per gli atti formati in uno Stato aderente.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, neppure mediante collegamenti video a distanza.
  • Per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, una procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando lo Stato di formazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • La carenza dei requisiti formali della procura può essere regolarizzata mediante assegnazione di un termine perentorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c., quando sussista una giusta causa, quale l’attivazione della procedura consolare di legalizzazione seguita dall’omissione dell’attestazione per mero errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.