Ordinanza n. 13572/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento relativo alla pratica cod. n. 20250008204 emesso e notificato l’11.09.2025 dall’Ambasciata d’Italia a Colombo, di mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere il visto di ingresso per turismo/motivi familiari in Italia,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per turismo o motivi familiari emesso dall’Ambasciata d’Italia a Colombo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto relativo alla pratica cod. n. 20250008204. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata non possedeva i requisiti formali necessari, poiché rilasciata all’estero senza valida autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero e senza la legalizzazione consolare o, in alternativa, l’apostille. La procura recava soltanto l’attestazione di traduzione conforme. Tuttavia, il ricorrente aveva attivato la procedura di legalizzazione presso la sede consolare e l’omissione dell’attestazione di legalizzazione era riconducibile a un mero errore materiale; il Collegio ha quindi ravvisato una giusta causa per la rimessione in termini e ha disposto la regolarizzazione della procura.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha rilevato la carenza dei requisiti formali della procura, precisando che la procura rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero; tale autenticazione non può essere validamente eseguita dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza. Per l’utilizzabilità in Italia, la procura deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. In applicazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c., il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura regolare. La trattazione della causa è stata rinviata a una successiva udienza pubblica, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente con apposita istanza. Le spese non risultano disciplinate nel testo.
Norme richiamate
La disposizione consente l’applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo; è richiamata insieme all’art. 182 c.p.c. per consentire la regolarizzazione della procura alle liti.
È applicato per assegnare alla parte un termine perentorio volto a sanare la carenza formale della procura alle liti.
È richiamato quale base normativa della necessità di legalizzazione della procura formata all’estero per poter essere fatta valere in Italia.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
È richiamato in relazione alla competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane per gli adempimenti di legalizzazione.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Prevede, in alternativa alla legalizzazione consolare, il ricorso all’apostille per gli atti formati in uno Stato aderente.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, neppure mediante collegamenti video a distanza.
- Per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, una procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando lo Stato di formazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- La carenza dei requisiti formali della procura può essere regolarizzata mediante assegnazione di un termine perentorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c., quando sussista una giusta causa, quale l’attivazione della procedura consolare di legalizzazione seguita dall’omissione dell’attestazione per mero errore materiale.
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