Sentenza del 08/08/2024 n. 22500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Lecce, che aveva annullato la cartella di pagamento n. (Omissis), di complessivi 271.681 euro per Irpef, Irap, Iva, addizionali, sanzioni e interessi, ritenendo non notificati gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006. Con i primi tre motivi, l’Agenzia sosteneva che gli avvisi erano stati validamente notificati all’indirizzo indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi, equivalente a elezione di domicilio, e contestava sia la rilevanza dell’identità della persona che ritirò la raccomandata sia la pretesa insufficienza delle ricerche del notificatore. Con il quarto motivo lamentava motivazione omessa o apparente sulle modalità di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi: l’indirizzo indicato da A.A. nelle dichiarazioni dei redditi, compresa quella del 30 settembre 2011, costituiva elezione di domicilio e prevaleva sulla residenza anagrafica. La revoca non risultava effettuata con le modalità formali allora previste. La notifica si era perfezionata presso il domicilio eletto mediante le formalità dell’art. 140 c.p.c.; non era quindi decisivo che la raccomandata fosse stata ritirata da un omonimo, indicato come nipote del contribuente, né occorrevano ulteriori ricerche in altri luoghi. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente il merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Tale elezione di domicilio prevaleva sulla residenza anagrafica ai fini della individuazione del domicilio fiscale per le notifiche degli atti della amministrazione finanziaria
Nel caso deciso, la residenza anagrafica nel Comune non prevale sull’indirizzo diverso indicato dal contribuente nelle dichiarazioni, se quest’ultimo costituisce domicilio eletto ai fini fiscali.
Art. 60, comma 4, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente all’epoca
Tale indicazione assumeva, ai sensi dell' art. 60 , comma 4, lett. d), D.P.R. 600/1973 nella versione all'epoca vigente, natura di elezione di domicilio.
L’indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi assumeva valore di elezione di domicilio per le notifiche fiscali; nel caso concreto l’indicazione era stata ripetuta anche nella dichiarazione presentata poche settimane prima delle notifiche.
Art. 60, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente all’epoca
Non può, d'altra parte, ritenersi che A.A. avesse revocato efficacemente l'elezione di domicilio in B, Via(Omissis), nel dichiarare agli operanti, in sede di accertamento e con le memorie del 24/02/2011, la propria residenza anagrafica in B, via (Omissis) e tanto sia perché la eventuale revoca, in ragione della versione all'epoca vigente dell' art. 60 , comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 , doveva intervenire con "atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento"
La revoca dell’elezione di domicilio doveva essere comunicata all’ufficio con l’atto e le formalità allora prescritte; una dichiarazione resa agli operanti o l’indicazione della residenza in altra sede non bastavano.
La relata di notifica dà atto del mancato reperimento delle persone abilitate a ricevere la notifica ai sensi dell' art. 139 cod. proc. civ., dell'esperimento delle formalità previste dall' art. 140 cod. proc. civ. e dell'intervenuto invio della raccomandata nell'indirizzo di B, Via (Omissis), e cioè nel domicilio fiscale eletto dal contribuente.
La disposizione rileva per individuare i soggetti abilitati a ricevere la notificazione; constatata l’assenza di tali soggetti nel luogo corretto, la relata può dar conto del ricorso alle formalità dell’art. 140 c.p.c.
La raccomandata è di seguito pervenuta presso il medesimo domicilio e, con l'invio della stessa, la notifica si è perfezionata, non rilevando la circostanza che di seguito, a ritirare la raccomandata si sia recato, l'omonimo A.A. (che - secondo una deduzione dell'Agenzia delle Entrate non contestata dal resistente - è il nipote del contribuente) atteso che, appunto, la notifica si era già perfezionata con le, innanzi descritte, formalità delle quali la relata dava atto.
Quando ricorrono i presupposti per la notificazione per irreperibilità temporanea e sono eseguite le formalità previste, la notificazione si perfeziona secondo tali formalità; il successivo ritiro della raccomandata da parte di un omonimo non ne determina la nullità.
La relata di notifica dà atto del mancato reperimento delle persone abilitate a ricevere la notifica ai sensi dell' art. 139 cod. proc. civ., dell'esperimento delle formalità previste dall' art. 140 cod. proc. civ. e dell'intervenuto invio della raccomandata nell'indirizzo di B, Via (Omissis), e cioè nel domicilio fiscale eletto dal contribuente.
La decisione attribuisce rilievo alla relata, che documenta le attività compiute dal notificatore e le formalità eseguite; nel caso concreto tali risultanze sono state ritenute sufficienti a comprovare la regolarità della notifica.
Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione era invocata per denunciare l’omessa o apparente motivazione della sentenza d’appello sulle modalità di notifica; la Corte ha dichiarato il motivo assorbito, senza esaminarlo autonomamente.
Massime di principio
- Per le notifiche degli atti tributari, l’indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi può valere come domicilio eletto e prevalere sulla residenza anagrafica, secondo la disciplina applicabile al momento della notifica.
- La revoca del domicilio eletto deve rispettare le modalità formali previste dalla legge vigente; dichiarare un diverso indirizzo in un contesto informale non è sufficiente se la norma richiede una comunicazione specifica all’ufficio.
- Se il destinatario e le persone abilitate a ricevere l’atto non sono reperibili presso il domicilio corretto, la notifica può essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza cercare il destinatario in tutti gli altri luoghi alternativamente indicati dall’art. 139 c.p.c., quando il luogo è quello in cui vive o lavora.
- Una volta perfezionata la notifica con le formalità previste per l’irreperibilità temporanea, l’identità della persona che ritira successivamente la raccomandata non è decisiva per la validità della notificazione.
- La decisione di cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati e provvedere sulle spese secondo quanto disposto.
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