Cassazione Civile, Ordinanza n. 39801/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2011 emesso nei confronti di una società proprietaria di immobili destinati ad attività golfistica. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività sportive, in quanto ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro, affiliato al CONI e operante in favore dei soci. I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti dell'esenzione, soprattutto per la natura commerciale dell'ente e per la previsione statutaria di distribuzione dell'attivo ai soci in caso di scioglimento. La CTR aveva invece accolto l'appello, valorizzando l'attività sportiva dilettantistica svolta, l'assenza di distribuzione di utili e l'equiparazione normativa tra società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche. La società concessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 90 l. 289/2002, sostenendo che l'esenzione richiedesse anche il rispetto di requisiti statutari specifici, tra cui la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla non conformità dello statuto; violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione gravava sul contribuente e non era stato assolto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito respingendo l'originario ricorso della contribuente avverso l'avviso ICI. Ha ritenuto decisivo che lo statuto della società non contenesse tutte le clausole richieste per le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, in particolare l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Ha inoltre osservato che non basta l'assenza di distribuzione di utili o di disavanzi di gestione per dimostrare l'assenza di fine di lucro. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
L'esenzione ICI richiede non solo la destinazione dell'immobile a una delle attività tipizzate, ma anche il rispetto dei presupposti soggettivi e statutari previsti per gli enti non commerciali o equiparati; non è sufficiente la sola attività sportiva svolta in concreto se l'ente conserva caratteri lucrativi.
art. 90 l. 289/2002
assenza di fini di lucro; ... obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
Le società sportive dilettantistiche sono equiparabili alle associazioni solo se lo statuto rispetta tutte le condizioni legali, comprese l'assenza di lucro e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.
art. 7 d.l. 136/2004 conv. in l. 186/2004
il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche
Il riconoscimento sportivo del CONI è un elemento rilevante per l'inquadramento dell'ente, ma non surroga il mancato rispetto delle clausole statutarie richieste dalla legge per l'agevolazione tributaria.
art. 2697 c.c.
Chi invoca l'esenzione deve provare i fatti costitutivi del diritto agevolativo, inclusa la sussistenza dei requisiti normativi e statutari richiesti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati dedotti sia errores in iudicando per violazione di legge sia omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto fondati i motivi di diritto e li ha esaminati congiuntamente.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività sportive spetta solo se sono integrati sia il requisito oggettivo della destinazione dell'immobile sia il requisito soggettivo dell'ente, nei termini richiesti dalla disciplina speciale.
- Per le società sportive dilettantistiche l'equiparazione alle associazioni non è automatica in senso sostanziale: occorre che lo statuto preveda tutte le clausole imposte dalla legge, in particolare l'assenza di fine di lucro e la devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento.
- La prova dell'agevolazione tributaria incombe sul contribuente che la invoca; quindi devono essere dimostrati sia il concreto impiego dell'immobile sia la conformità dell'ente ai requisiti normativi richiesti.
- L'assenza di distribuzione di utili o di disavanzi di gestione non basta, da sola, a escludere la natura lucrativa dell'ente se la struttura statutaria e patrimoniale resta incompatibile con il regime agevolato.
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