Cassazione Civile, Ordinanza n. 15656/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti del gruppo ENEL e poi in quiescenza, chiedevano l’accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che la disdetta del 19 aprile 2002, e poi quella dell’ottobre 2015, avesse validamente inciso anche su tale beneficio. In cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione di norme e clausole collettive, sostenendo che la disdetta non avesse riguardato i lavoratori assunti prima del 1 agosto 1979; (2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 2113 c.c., contestando la qualificazione del beneficio come mera aspettativa e non come diritto quesito/retributivo; (3) violazione delle norme sulla rappresentanza sindacale e delle regole contrattuali, assumendo che le OO.SS. non potessero ricevere la disdetta nei confronti degli ex dipendenti e che il beneficio fosse definitivamente entrato nel patrimonio dei pensionati; (4) violazione dei canoni di correttezza e buona fede, sostenendo l’illegittimità della revoca del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili, in parte infondati, richiamando la giurisprudenza recente sul medesimo tema.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, l’inammissibilità delle censure formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme e, più in generale, la carenza di specificità dei motivi per la promiscua deduzione di plurime violazioni di legge e omessi esami. Nei limiti in cui le questioni erano scrutinabili, ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti decisioni: l’agevolazione tariffaria non ha natura retributiva, non integra un diritto quesito ma una mera aspettativa di fatto al mantenimento della disciplina collettiva più favorevole, e può quindi essere incisa dalla sopravvenuta disdetta del datore di lavoro, in mancanza di una clausola di salvaguardia. Conseguentemente, la disdetta del rapporto collettivo ha legittimamente cessato il beneficio anche per gli ex dipendenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nei motivi, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione nel merito, limitandosi a scrutinare l’inammissibilità e la fondatezza complessiva delle doglianze
richiamato ai fini dell’interpretazione dei contratti e accordi collettivi, ma i motivi sono respinti anche per difetto di specificità e per conformità all’orientamento consolidato
richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia e cessazione del vincolo contrattuale collettivo
richiamato nel terzo motivo a sostegno della tesi sulla disdetta e sul recesso dal vincolo collettivo
richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza sindacale
richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza sindacale
richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza e poteri di ricezione della disdetta
richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza e poteri di ricezione della disdetta
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti sulla stabilizzazione del beneficio quale diritto indisponibile o definitivamente acquisito
art. 23-quater L. n. 331/1980
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell’agevolazione tariffaria
art. 27 L. n. 155/1981
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell’agevolazione tariffaria
richiamato nel quarto motivo, ma la Corte esclude l’illegittimità della revoca alla luce dell’orientamento consolidato
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quarto motivo; la Corte richiama buona fede e correttezza come limiti generali al recesso nei rapporti di durata, ma ritiene che, nel caso concreto, la disdetta sia legittima
art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014
richiamato nel quarto motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che la censura per violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme violate e delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata con esse contrastanti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
inammissibile nei giudizi di appello instaurati dopo la riforma quando impugnata una sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (doppia conforme)
preclude la deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme
menzionato per il deposito delle memorie e la trattazione camerale
richiamato quale supporto al rinvio alla giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In presenza di sentenza d’appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo e indistinto censure eterogenee di violazione di legge, interpretazione contrattuale e vizio motivazionale: occorre una specifica e chiara individuazione delle regole violate e delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate.
- Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva, se non presenta chiari indici di corrispettività con la prestazione lavorativa, non ha natura retributiva e non si consolida automaticamente come diritto quesito del lavoratore o del pensionato.
- Le utilità riconosciute dalla contrattazione collettiva possono essere qualificate come mere aspettative di fatto al mantenimento della disciplina più favorevole e, in assenza di clausole di salvaguardia, possono essere incise da una sopravvenuta disdetta del datore di lavoro o della fonte collettiva.
- Nei rapporti collettivi a tempo indeterminato, il recesso unilaterale è ammissibile quale ordinaria causa estintiva, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza e salvo che una specifica previsione impedisca la cessazione del vincolo.
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