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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07533/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto, per l'anno d'imposta 2008, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre sanzioni e interessi, nei confronti di una società estera operante nel settore delle scommesse e priva di concessione. La pretesa era stata formulata nei confronti della società quale coobbligata in solido rispetto a un centro di trasmissione dati/ricevitoria. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo dovuto il tributo. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione del diritto UE e dei principi di non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 2) violazione delle norme interne sull'imposta unica e della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita alterazione, da parte della CTR, dei presupposti e dei destinatari dell'avviso; 4) difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del PVC richiamato; 5) erroneo riconoscimento della territorialità del presupposto impositivo; 6) violazione del combinato disposto delle norme tributarie invocate e degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione alla solidarietà e alla capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, unitariamente esaminati, il primo motivo pregiudiziale, il secondo, il terzo e il quinto, perché la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse assoggetta al tributo anche il bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse raccolte in Italia; la solidarietà prevista dalla normativa è paritetica e non dipendente; il presupposto impositivo è collegato alla prestazione del servizio di gioco e alla raccolta delle scommesse svolte nel territorio dello Stato, non alla sola conclusione del contratto; la giurisprudenza costituzionale e unionale esclude profili di illegittimità o discriminazione. È stato ritenuto infondato anche il quarto motivo, poiché l'avviso era sufficientemente motivato in quanto il contribuente era già stato posto in condizione di conoscere la pretesa tramite il PVC notificato. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché costruito su una lettura non condivisibile della solidarietà e comunque non pertinente rispetto all'oggetto del giudizio, che riguardava l'obbligo del bookmaker e non la rivalsa tra coobbligati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    Le imposte sui giochi d'azzardo non sono armonizzate; la disciplina nazionale è valutata alla luce della libera prestazione di servizi, ma può essere giustificata da esigenze imperiose di interesse generale e rispettare la proporzionalità.

  • art. 267 TFUE

    Non è necessario il rinvio pregiudiziale quando la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale richiamata dalla Corte.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce le scommesse; la norma, letta alla luce della disposizione interpretativa del 2010, ricomprende anche chi opera senza concessione e per conto di terzi, anche esteri.

  • art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione è interpretativa: chiarisce che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e per conto di terzi; se l'attività è esercitata per conto terzi, il terzo è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni.

  • art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Il legislatore ha esplicitato le finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco.

  • art. 16 d.M. 10 marzo 2006, n. 111

    Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    L'imposta unica si applica su un imponibile forfetario collegato alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per la censura sulla pretesa modifica dei presupposti e dei destinatari dell'accertamento; la Corte non ravvisa la violazione prospettata.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso è sufficientemente motivato se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche per relationem a un PVC già notificato.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato ai fini dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa; la motivazione per relationem è ritenuta sufficiente nel caso concreto.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    Norma richiamata sul presupposto e sulla territorialità dell'imposta unica.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il profilo territoriale del presupposto impositivo; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 136 Cost.

    Invocato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.

  • art. 30, comma 1, L. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato congiuntamente all'art. 136 Cost. per gli effetti delle decisioni di illegittimità costituzionale.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Attribuisce il diritto di rivalsa a chi è obbligato al pagamento dell'imposta insieme ad altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non regola il caso di coobbligazione fondata su un fatto proprio.

  • art. 3, comma 1, Cost.

    Invocato nel sesto motivo, ma la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 53, comma 1, Cost.

    La Corte costituzionale ha ravvisato violazione solo per le annualità anteriori al 2011 per l'impossibilità di traslare l'imposta; la Cassazione esclude che ciò elimini la soggettività passiva del bookmaker estero.

  • art. 110 TULPS

    Richiamato indirettamente nella ricostruzione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, come parte del quadro sistematico del tributo sui giochi.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione del servizio di gioco e la raccolta delle scommesse svolte nel territorio dello Stato; il presupposto non coincide con la sola conclusione del contratto di scommessa.
  • Il soggetto passivo del tributo è anche il bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse raccolte in Italia, poiché la disciplina interna, letta in senso interpretativo, ricomprende chiunque organizzi o gestisca il gioco per proprio conto o per conto di terzi.
  • La solidarietà tra centro di raccolta/ricevitoria e bookmaker è di tipo paritetico e non dipendente; la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non elimina la soggettività passiva del bookmaker, ma incide solo sul periodo anteriore al 2011 e sul diverso problema della traslazione dell'imposta.
  • Non sussiste violazione della libertà di prestazione di servizi quando la normativa fiscale si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri che raccolgano scommesse sul territorio italiano e sia giustificata da obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se richiama un PVC già notificato al contribuente e consente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; non è necessaria la riproduzione integrale delle risultanze istruttorie.
  • Le censure che investono la disciplina della rivalsa tra coobbligati sono inammissibili quando il giudizio riguarda esclusivamente l'esistenza dell'obbligo tributario del soggetto passivo e non il successivo regresso o trasferimento del carico fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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