Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, già preposto a una filiale bancaria di rilievo, dopo il licenziamento poi dichiarato illegittimo e la conseguente reintegra, è stato assegnato a mansioni inferiori: in particolare, a un settore in cui la sua prestazione non era realmente utilizzabile, senza una posizione di lavoro definita, senza poteri decisionali né di coordinamento, in modo incompatibile con la precedente qualifica di direttore/preposto di filiale. I giudici di merito hanno ritenuto provata la dequalificazione e hanno liquidato un danno patrimoniale da demansionamento, parametrato a una percentuale delle retribuzioni percepite nel periodo considerato, nonché un danno biologico sulla base di documentazione medica e di una valutazione equitativa. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e nullità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello si fosse limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado e che fosse errata la ritenuta prova del danno, anche sotto il profilo presuntivo; con il secondo ha censurato la liquidazione del danno biologico, contestando l'affidabilità della documentazione medica e l'uso della liquidazione equitativa, oltre a dedurre omesso esame di un fatto decisivo. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione d'appello, pur sintetica e per relationem, consentiva di ricostruire la ratio decidendi e non integrava una mera adesione acritica; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per il limite della doppia conforme quanto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., sia perché le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stato quindi confermato integralmente l'accertamento di merito e il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto di credito. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata, anche se per relationem, e che non vi fosse un vizio di motivazione tale da imporre la cassazione. Ha inoltre escluso la possibilità di rivalutare in cassazione le prove sulla dequalificazione e sulla quantificazione dei danni, ritenendo inammissibili le censure dirette a ottenere un nuovo esame del merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla denunciata violazione di legge, ma non è posto dalla Corte come base decisoria autonoma.
Richiamato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile; la Corte non accoglie la censura perché tendente a una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno; la Corte conferma che la quantificazione equitativa, se motivata, è insindacabile in cassazione nei limiti del ricorso.
Richiamato per la dedotta dequalificazione professionale; la Corte ritiene non censurabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Richiamato in relazione alla prova del danno; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte esclude che la doglianza consenta una nuova valutazione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la liquidazione del danno; la Corte non ravvisa violazioni utili a sovvertire l'accertamento di merito.
La Corte ribadisce che il vizio di motivazione sussiste solo se manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice o la disamina del quadro probatorio.
art. 111 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c., quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di riferimento per le censure di violazione di legge proposte con il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di riferimento per le censure di nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ne dichiara l'inammissibilità in presenza di doppia conforme sulle stesse questioni di fatto.
Indicato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio.
Richiamato per ribadire che la valutazione dell'attendibilità dei testi appartiene al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello è valida anche se sintetica o per relationem, purché consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e dia conto, sia pure in forma concisa, delle ragioni per cui i motivi di gravame sono stati disattesi.
- Non vi è vizio di motivazione denunciabile in cassazione quando il giudice di appello non si limiti ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado, ma mostri di avere valutato le questioni devolute e di avere condiviso, con autonoma adesione argomentata, l'esito del precedente giudizio.
- In presenza di "doppia conforme" sulle stesse questioni di fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
- Le censure che, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- La liquidazione equitativa del danno, ove accompagnata dall'indicazione dei criteri adottati e dal relativo percorso logico, non è sindacabile in cassazione se la doglianza si risolve in una contestazione del merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice territoriale.
- La valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute più attendibili e il giudizio sull'attendibilità dei testimoni sono riservati al giudice di merito e non richiedono la confutazione espressa di ogni elemento probatorio non accolto.
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