Sentenza del 18/12/2019 n. 33588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a omessi versamenti di IVA, IRES, addizionale regionale e ritenute alla fonte per gli anni 2002 e 2003. Pur riconoscendo il mancato pagamento delle imposte, sosteneva di non dovere sanzioni e interessi per le omissioni successive all'ammissione all'amministrazione straordinaria, avvenuta il 7 agosto 2003, deducendo l'assenza di liquidità e la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la sospensione degli interessi sia l'esenzione dalle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che gli interessi sui crediti tributari continuano a maturare e conservano il privilegio anche dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria. Ha inoltre ritenuto applicabile il termine perentorio di trenta giorni previsto per il versamento dell'imposta in unica soluzione ai fini dell'esenzione da sanzioni e interessi; tale termine non era stato rispettato. L'impossibilità finanziaria e la mancata autorizzazione del giudice delegato non escludevano l'obbligo tributario, poiché gli organi della procedura disponevano dei poteri necessari per pagare i debiti fiscali. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute per omessi o insufficienti versamenti.
R.D. n. 267 del 1942, artt. 54 e 55
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, salvo i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
La sospensione degli interessi non opera, secondo l'interpretazione della Corte, per i crediti tributari assistiti da privilegio, che continuano a maturare anche durante il fallimento o l'amministrazione straordinaria.
La norma estende il privilegio agli interessi; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, tale disciplina rileva anche per i crediti tributari nelle procedure concorsuali.
Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 28 maggio 2001
Ha dichiarato incostituzionale l'art. 54, comma 3, della legge fallimentare nella parte in cui non richiamava l'art. 2749 c.c., riconoscendo l'estensione del privilegio agli interessi sui crediti tributari.
D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 18 e 19
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti, tra gli altri, dagli artt. 54, comma 3, e 52 della legge fallimentare.
L'amministrazione straordinaria produce, nei limiti previsti dalla legge, effetti analoghi a quelli delle procedure fallimentari; tuttavia, gli interessi sui crediti tributari privilegiati continuano a maturare. Gli organi della procedura hanno inoltre i poteri necessari per provvedere al pagamento dei debiti fiscali.
D.L. n. 328 del 1997, art. 6-bis, convertito dalla L. n. 410 del 1997
Non si applicano le sanzioni e gli interessi a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dal provvedimento previsto per la specifica procedura concorsuale.
L'esenzione da sanzioni e interessi è subordinata al rispetto di un termine perentorio e al pagamento integrale dell'imposta secondo le modalità previste; non basta la mera apertura della procedura concorsuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44
Richiamato dalla disciplina speciale sull'esenzione da sanzioni e interessi per le procedure concorsuali in materia IVA.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 92
Regolano, rispettivamente, gli interessi dovuti sulle somme iscritte a ruolo e il richiamo alle sanzioni nell'ambito della disciplina tributaria interessata.
Massime di principio
- L'apertura di un'amministrazione straordinaria o di altra procedura concorsuale non comporta automaticamente l'esenzione da sanzioni e interessi tributari.
- Gli interessi sui crediti fiscali assistiti da privilegio continuano in linea generale a maturare anche dopo l'apertura della procedura concorsuale.
- L'esenzione da sanzioni e interessi prevista da norme speciali richiede il rigoroso rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti, incluso il pagamento dell'imposta entro il termine perentorio previsto.
- La mancanza di liquidità della procedura non esclude di per sé l'obbligazione tributaria né dimostra l'inesistenza dell'illecito; deve essere provata l'applicabilità di una specifica causa di esenzione o di forza maggiore.
- Gli organi della procedura devono valutare e, ove possibile, effettuare i pagamenti fiscali secondo i poteri loro attribuiti; la necessità di autorizzazioni interne non elimina automaticamente la responsabilità tributaria.
- L'amministrazione finanziaria può agire davanti al giudice tributario per accertare il credito, anche quando la successiva riscossione dovrà avvenire mediante insinuazione al passivo della procedura.
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