Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2003, una plusvalenza ritenuta realizzata dal contribuente in occasione della cessione di un'azienda avvenuta il 7 maggio 2003. Il contribuente aveva contestato, in particolare, che nella determinazione della plusvalenza non fossero state scomputate le passività e il costo residuo dei beni aziendali, inclusa una componente di avviamento risultante dalle scritture contabili obbligatorie. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132, n. 4, e 342 c.p.c. e 111 Cost., per asserita carenza di specificità dei motivi di appello, censurando la declaratoria di parziale inammissibilità; 2) violazione degli artt. 58 e 86 d.P.R. 917/1986, sostenendo che, a fronte di un costo residuo dell'avviamento superiore al prezzo di cessione, non potesse ravvisarsi una plusvalenza imponibile; 3) violazione degli artt. 41-bis e 42 d.P.R. 600/1973 e ancora degli artt. 58 e 86 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR recepito senza autonoma valutazione la tesi dell'Ufficio sulla mancata prova delle decurtazioni; 4) violazione degli artt. 2729 e 2695 c.c., degli artt. 3 e 53 Cost. e dell'art. 1 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR fondato l'esistenza della plusvalenza su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica trascrizione dei motivi di appello; ha accolto il secondo motivo, osservando che, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione di azienda non può essere determinata solo sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, essendo necessario che l'Ufficio indichi ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, perché la CTR aveva omesso di verificare proprio la presenza di tali elementi indiziari nella determinazione del valore dell'avviamento e della plusvalenza.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha riportato nel ricorso per cassazione i motivi di appello necessari a consentire il controllo della dedotta carenza di motivazione.
È richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello; la doglianza è stata respinta per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme alle norme processuali sulla motivazione, ma non decisivo autonomamente.
art. 58 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato quale norma sulla determinazione della plusvalenza nella cessione di azienda, da calcolare tenendo conto del costo non ammortizzato dei beni e dei diritti aziendali.
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato quale base normativa della tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda; la Corte ha ritenuto necessario rispettarne il criterio di determinazione effettiva del maggior corrispettivo.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla legittimità dell'accertamento, ma il motivo è stato assorbito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento, ma il motivo è stato assorbito.
Invocato per contestare l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti nella prova della plusvalenza; il motivo è stato assorbito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva e al riparto dell'onere probatorio; il motivo è stato assorbito.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali, senza autonoma statuizione decisoria.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva nella tassazione della plusvalenza; il motivo è stato assorbito.
Richiamato dal ricorrente quale norma generale in materia di imposta sui redditi, senza autonoma decisione sul punto.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
Richiamato dalla Corte quale norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude la determinazione induttiva della plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini di imposte diverse dalle imposte sui redditi.
art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996
È menzionato come parametro utilizzato dall'Ufficio per determinare il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte ne evidenzia l'insufficienza, da solo, a fondare la plusvalenza reddituale.
Cita il rito camerale in cassazione applicato al giudizio.
Cita il rito camerale in cassazione applicato al giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato per il terzo motivo.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione di azienda non può essere determinata in via automatica o meramente induttiva sulla base del solo valore accertato o definito per l'imposta di registro o per altre imposte d'atto; l'Ufficio deve indicare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'asserito maggior corrispettivo.
- Quando il contribuente contesta l'accertamento della plusvalenza, il giudice di merito deve verificare specificamente se l'Amministrazione abbia assolto l'onere di provare il maggior valore mediante elementi probatori ulteriori rispetto al mero richiamo a valori fiscali diversi da quelli reddituali.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. e del vizio di motivazione è inammissibile se non sono trascritti o comunque riportati gli atti e i motivi di appello necessari al controllo della specificità della doglianza.
- La determinazione della plusvalenza da cessione di azienda deve muovere dalle risultanze contabili obbligatorie e dal costo non ammortizzato dei beni e diritti aziendali; il giudice non può confermare la pretesa fiscale senza confrontarsi con tali elementi contabili, se specificamente dedotti dal contribuente.
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