Cassazione Civile, Ordinanza n. 15496/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
Le due utilizzatrici avevano agito in giudizio contro la società concedente di un leasing nautico, assumendo di essere subentrate in un contratto di locazione finanziaria relativo a un'imbarcazione e di avere corrisposto una parte rilevante dei canoni prima della risoluzione unilaterale del rapporto da parte della concedente. In primo grado chiedevano di accertare l'inefficacia o nullità delle clausole penali contenute nelle condizioni generali, ritenute vessatorie e/o eccessive, nonché di ottenere la riduzione delle penali e la restituzione dei canoni versati previa detrazione dell'equo compenso spettante al concedente ai sensi dell'art. 1526 c.c., sostenendo la natura di leasing traslativo del contratto e l'applicabilità, anche in via analogica, della disciplina della vendita con riserva di proprietà. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione le ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto inesistente o non provata la vendita dell'imbarcazione, ignorando una fattura che la attestava; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1384 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di nullità/riduzione della penale e sulla sproporzione delle clausole; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1384 c.c. per avere la Corte escluso l'interesse ad agire in assenza di una domanda riconvenzionale di pagamento della controparte; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1526 c.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme versate al netto dell'equo compenso. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che le ricorrenti, pur affermando la notificazione della sentenza impugnata, non avevano depositato la relazione di notificazione della sentenza stessa, documento necessario ai fini della procedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non è stata dunque esaminata nel merito la censura relativa alla qualificazione del leasing, alla validità delle clausole penali o all'applicabilità dell'art. 1526 c.c.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché il ricorso è dichiarato improcedibile.
È invocato dalle ricorrenti come norma asseritamente violata per l'erronea valutazione della prova documentale.
È invocato dalle ricorrenti per contestare la valutazione del documento relativo alla vendita del bene.
È invocato per lamentare omessa pronuncia sulle domande di nullità/riduzione delle penali e di restituzione delle somme.
È richiamato come norma sulla riduzione della clausola penale, dedotta come eccessiva e sproporzionata.
È richiamato quale disciplina applicabile in via analogica al leasing traslativo per la restituzione delle rate riscosse, con equo compenso per l'uso della cosa.
È richiamato dalle ricorrenti per sostenere la vessatorietà delle clausole penali in un contratto concluso per scopi estranei all'attività professionale.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso.
È richiamato nel riepilogo dei fatti per indicare la memoria con cui fu ampliata la domanda in primo grado.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017
È richiamato solo come intervento normativo che, secondo le ricorrenti, avrebbe poi disciplinato il leasing; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile se il ricorrente non deposita la relazione di notificazione della sentenza impugnata quando la notificazione della sentenza sia stata effettuata o comunque dedotta come esistente, poiché tale documento è necessario ai fini del controllo del rispetto dei termini e della procedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso preclude qualsiasi esame dei motivi di censura, anche quando essi investano questioni sostanziali rilevanti come la validità delle clausole penali, la qualificazione del contratto o l'applicabilità analogica dell'art. 1526 c.c.
- La doglianza di omessa pronuncia o di erronea valutazione della prova non può essere scrutinata nel merito se manca un presupposto processuale di procedibilità del ricorso.
- Quando è dichiarata l'improcedibilità del ricorso, la soccombenza processuale comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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