Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su tre cartelle relative a IRPEF e IVA per gli anni d'imposta 2008, 2010 e 2011. La CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere per una cartella, definita dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e ha annullato in parte l'intimazione ritenendo nulle le notifiche delle altre due cartelle per insufficienza delle ricerche svolte dal messo notificatore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato la nullità della notifica per mancato espletamento delle ricerche sulla residenza; (2) violazione degli artt. 148 e 2700 c.p.c., deducendo che la CTR avesse messo in discussione la veridicità della relata di notifica nonostante la fede privilegiata, senza necessità di querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo corretta la decisione della CTR. Ha affermato che, in tema di notificazione degli atti tributari, il ricorso all'art. 140 c.p.c. è possibile solo in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, mentre in caso di trasferimento in luogo sconosciuto occorre la disciplina dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, previa attestazione nella relata di ricerche effettive e sufficienti. Ha quindi considerato un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione, la valutazione della CTR circa l'inadeguatezza delle ricerche effettuate dal messo notificatore. Ha inoltre escluso la violazione della fede privilegiata della relata, poiché la CTR ha valutato solo l'insufficienza delle ricerche e non ha sovvertito con prova contraria i fatti attestati dal pubblico ufficiale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia ricorrente alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
è richiamato come base della cessazione della materia del contendere per una delle cartelle
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina la notificazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che la sua applicazione va coordinata con l'art. 140 c.p.c. e con l'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
si applica solo quando il destinatario sia conosciuto ma temporaneamente irreperibile nel luogo di notificazione
art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
si applica quando il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto, previa esecuzione e attestazione di ricerche idonee
invocato dalla ricorrente in tema di contenuto e valore della relata di notifica
la relata fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma ciò non impedisce di scrutinare l'adeguatezza delle ricerche richieste dalla legge
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari segue regole diverse a seconda che il destinatario sia temporaneamente irreperibile nel luogo conosciuto oppure trasferito in luogo sconosciuto: nel primo caso può operare l'art. 140 c.p.c., nel secondo occorre la disciplina speciale dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
- Per la validità della notifica in caso di irreperibilità assoluta non esiste un catalogo legale rigido delle ricerche da compiere, ma dalla relata deve risultare con chiarezza che il notificatore abbia effettivamente svolto indagini idonee a verificare il mutamento di residenza o di indirizzo nel comune.
- La valutazione sulla sufficienza delle ricerche svolte dal messo notificatore è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica.
- La fede privilegiata della relata di notificazione copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non impedisce al giudice di merito di valutare se le attività descritte siano giuridicamente sufficienti a integrare il presupposto per il tipo di notificazione prescelto.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30181/2025 del 16/11/2025
- ordinanza_civile · 16 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30182/2025 del 16/11/2025
- ordinanza_civile · 16 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30183/2025 del 16/11/2025
- ordinanza_civile · 16 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30184/2025 del 16/11/2025
- ordinanza_civile · 16 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30185/2025 del 16/11/2025
- ordinanza_civile · 16 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2025 del 16/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →