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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4935/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la decisione della CTP di Roma rigettando il ricorso della contribuente contro avviso di accertamento relativo all'anno 2014. L'ufficio aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, l. n. 537/1993, proventi qualificati come reddito diverso (art. 67 TUIR) per complessivi euro 2.442.784,00, pari al 50% dell'IVA relativa a fatture ritenute soggettivamente inesistenti, contestando alla Nocco il ruolo di amministratore di fatto della Moue s.r.l. La ricorrente deduceva: (i) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e mancato accertamento della sua totale estraneità al ruolo di amministratore di fatto; (ii) errata qualificazione di amministratore di fatto; (iii) nullità dell'avviso per motivazione per relationem al PVC; (iv) nullità per mancata attestazione di conformità della copia notificata; (v) illegittimità/determinazione errata delle sanzioni. Inoltre la ricorrente ha depositato sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile, invocandone efficacia nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati: la CTR ha adeguatamente motivato il convincimento circa il ruolo di amministratore di fatto; l'avviso era fondato sul PVC che risultava notificato alla contribuente; la copia notificata era in realtà l'originale cartaceo predisposto e sottoscritto dall'Ufficio; le censure sulle sanzioni erano generiche e prive di specificità. Quanto alla sentenza penale di assoluzione depositata dalla ricorrente, la Corte ha ricordato il principio secondo cui la sentenza penale, anche irrevocabile, non vincola il giudice tributario (art. 654 c.p.p.) e costituisce solo elemento di prova soggetto a autonoma valutazione. Ha inoltre esaminato la nuova disciplina (art. 21-bis d.lgs. 74/2000 introdotto dal d.lgs. 87/2024), osservando che tale norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario soltanto alle sentenze penali di assoluzione con le formule "per non avere commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste" pronunciate a seguito di dibattimento e solo in relazione alle sanzioni, non all'accertamento dell'imposta, e richiede l'identità dei fatti materiali tra i processi; nella specie i fatti penali (omessa presentazione delle dichiarazioni per il 2015) e quelli tributari (reddito 2014 derivante dall'attività di amministratore di fatto) risultavano diversi, per cui l'assoluzione penale non impediva l'accertamento fiscale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e a somme aggiuntive in favore della controricorrente e della cassa delle ammende ai sensi degli artt. 380-bis e 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, legge n. 537/1993

    Norma impiegata dall'Ufficio per recuperare a tassazione proventi di natura illecita percepiti dall'amministratore di fatto; base giuridica dell'accertamento fiscale impugnato.

  • art. 67 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    Principio di qualificazione fiscale: i proventi contestati sono stati qualificati come "redditi diversi" ai sensi di questa disposizione.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    Regola che tende a sanzionare la società; la Corte ricorda che, se l'amministratore (anche di fatto) agisce per il proprio esclusivo interesse utilizzando la società come schermo, decade la ratio dell'applicazione esclusiva della sanzione alla società e la sanzione può colpire la persona fisica autrice dell'illecito.

  • art. 7 legge n. 212/2000; art. 42 D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal d.lgs. n. 32/2001

    Norme richiamate in relazione ai requisiti di motivazione dell'atto impositivo e alla documentalità: la Corte ha ritenuto che l'avviso non fosse nullo per motivazione per relationem, essendo il PVC noto alla contribuente.

  • art. 654 cod. proc. pen.

    Principio per cui la sentenza penale non produce effetti vincolanti nel processo tributario; la sentenza penale ha valore probatorio e il giudice tributario la valuta autonomamente.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 87/2024)

    Art. 21 - bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). – 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonchè nei confronti dei loro soci o associati.

    La norma conferisce efficacia di giudicato in ambito tributario solo alle sentenze dibattimentali irrevocabili di assoluzione con le formule indicate e richiede identità dei fatti materiali; si applica alle sanzioni tributarie ma non all'accertamento dell'imposta, che resta rimesso all'autonoma valutazione del giudice tributario.

  • art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    Limite alla censura in Cassazione per omesso esame di fatto decisivo quando la decisione di primo grado e quella d'appello sono conformi nella motivazione (c.d. doppia conforme); applicato per dichiarare inammissibili alcune doglianze della ricorrente.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Strumento utilizzato dal consigliere delegato per proporre la definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso; la definizione in conformità alla proposta ha rilevanza per la liquidazione delle spese.

  • art. 96 cod. proc. civ.

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme aggiuntive in caso di comportamento processuale conforme alla proposta di definizione o ritenuto meritevole di sanzione; applicata per liquidare somme aggiuntive e contributo alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile ha efficacia di giudicato nel processo tributario solo se è una assoluzione con le formule "per non avere commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste", pronunciata a seguito di dibattimento, e solo in relazione alle sanzioni tributarie; non estingue automaticamente l'accertamento dell'imposta.
  • Per far valere l'efficacia della sentenza penale in sede tributaria occorre dimostrare l'identità dei fatti materiali tra il processo penale e quello tributario: devono essere indicati e comparati i singoli elementi fattuali oggetto di accertamento.
  • La sentenza penale, se non ha efficacia di giudicato nel processo tributario, rimane comunque elemento di prova che il giudice tributario valuta autonomamente insieme agli altri mezzi di prova.
  • Le doglianze generiche e prive di specificità (es. contestazioni sulle sanzioni senza indicazione delle norme invocate) sono spesso inammissibili per difetto di specificità.
  • Se l'atto impositivo si fonda per relationem su atti procedimentali (es. PVC) noti e notificati al contribuente, la mancata esauriente riproduzione nella motivazione dell'avviso non determina automaticamente la nullità dell'atto; il giudice valuta l'effettiva conoscenza e utilizzazione delle fonti probatorie.
  • Quando l'amministratore (anche di fatto) utilizza la società per il proprio vantaggio personale, la responsabilità e le sanzioni possono essere direttamente irrogate alla persona fisica, superando le tutele che riservano la sanzione all'ente.

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