Sentenza n. 9758/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere della Commissione Centrale relative alla capitalizzazione delle misure di assistenza, con obbligo di intestazione al collaboratore dell'immobile da acquistare e indicazioni sull'applicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 5 dicembre 2024, notificata il 9 maggio 2025, nella parte in cui, pur riconoscendo la capitalizzazione nella misura massima per agevolare il reinserimento sociale proprio e del nucleo familiare, ha subordinato l'erogazione all'intestazione dell'immobile acquistato al collaboratore anziché alla moglie. Ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 5, l. 82/1991 e dell'art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004, nonché abuso di potere, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che la legge non impone l'intestazione personale del cespite e che la prescrizione fosse in realtà finalizzata a garantire il pagamento dei debiti erariali. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'irragionevolezza della motivazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera del 31 luglio 2025, che aveva integrato la motivazione dell'atto originario, e la delibera di massima del 18 giugno 2025, relativa all'informazione sull'applicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 ai crediti da capitalizzazione. Ha contestato il difetto di motivazione, la violazione della disciplina sulla capitalizzazione, l'erronea applicazione dell'art. 48-bis e la violazione dell'art. 1243 c.c., sostenendo che l'erogazione fosse stata sostanzialmente subordinata alla previa regolarizzazione dei debiti con l'Erario e che il credito da capitalizzazione non fosse soggetto alla procedura di verifica e possibile compensazione prevista dall'art. 48-bis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo perché la delibera motivava adeguatamente l'obbligo di intestazione personale dell'immobile, collegandolo non alla garanzia dei debiti erariali, ma alle finalità di reinserimento sociale proprie della capitalizzazione. Secondo il Collegio, l'intestazione diretta al collaboratore è coerente con tale finalità, mentre l'intestazione a terzi potrebbe pregiudicarla. I motivi aggiunti sono stati dichiarati anzitutto inammissibili per carenza di interesse attuale: la delibera del 31 luglio 2025 riconosceva la capitalizzazione nella massima estensione e non subordinava l'erogazione alla previa regolarizzazione dei debiti; la delibera del 18 giugno 2025 aveva natura meramente informativa e non introduceva una condizione sospensiva o impeditiva. Il giudice ha rilevato che non risultava adottato alcun concreto atto di compensazione o pignoramento da parte dell'amministrazione finanziaria; un interesse attuale sarebbe sorto soltanto in presenza di un simile atto, da impugnare nella sede giurisdizionale competente. In ogni caso, i motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati anche nel merito. L'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 ha portata generale e si riferisce ai pagamenti dovuti "a qualunque titolo", senza escludere i crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure di assistenza ai collaboratori di giustizia. Tali somme, secondo il giudice, non hanno natura alimentare né attengono direttamente a diritti fondamentali della persona. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
La capitalizzazione delle misure di assistenza è funzionale al reinserimento sociale del collaboratore; l'amministrazione può valutare l'intestazione del bene acquistato in rapporto a tale finalità.
art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004
Disciplina i profili della capitalizzazione e del progetto di reinserimento socio-lavorativo, secondo quanto richiamato nella decisione.
La motivazione è sufficiente quando esplicita il collegamento tra l'obbligo di intestazione personale dell'immobile e la finalità di reinserimento sociale, senza necessità di collegarlo alla garanzia dei debiti erariali.
pagamenti dovuti “a qualunque titolo”
La disposizione ha portata generale e non esclude i crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure di assistenza ai collaboratori di giustizia; tali somme non hanno natura alimentare né riguardano direttamente diritti fondamentali della persona.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha respinto la censura senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma.
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
Massime di principio
- Nella capitalizzazione delle misure di assistenza prevista per il reinserimento sociale del collaboratore di giustizia, l'intestazione del bene immobile acquistato deve essere valutata in rapporto alla finalità di reinserimento e non può essere motivata come strumento di garanzia del pagamento dei debiti erariali; l'intestazione diretta al collaboratore può essere ritenuta coerente con tale finalità, mentre l'intestazione a terzi può pregiudicarla.
- L'interesse a impugnare l'applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 non è attuale quando l'amministrazione si sia limitata a informare l'interessato della possibile applicazione della norma, senza adottare un concreto atto di compensazione, sospensione o pignoramento; l'impugnazione è proponibile quando tale atto venga effettivamente adottato.
- L'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 ha portata generale e, in assenza di un'espressa eccezione normativa, può riguardare anche i crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure di assistenza ai collaboratori di giustizia, trattandosi di pagamenti dovuti "a qualunque titolo".
- Le circolari o gli atti amministrativi interni non possono escludere dall'ambito applicativo dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 categorie di crediti che la legge non esclude.
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