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Sentenza

Sentenza n. 2641/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata in data 07/03/2024 e notificata in data 03/10/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Varese n. 10/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 10/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 ottobre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con esclusione dell'anno 2021/2022, per l'importo di 500 euro per ciascun anno richiesto. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante la determinazione delle modalità esecutive da parte del giudice amministrativo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nelle more della fissazione dell'udienza il Ministero ha eseguito la sentenza; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, constatando l'avvenuta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese nelle more del giudizio. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere intrapresa l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato e il ricorso procedibile.

  • artt. 26 e 91 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese processuali; la condanna alle spese è stata giustificata dall'inadempimento dell'amministrazione esistente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio di adeguatezza è stato utilizzato per determinare l'importo delle spese in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

  • art. 13, comma 6-bis1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il pagamento dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile se, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
  • La sopravvenuta ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso; le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La liquidazione delle spese processuali deve tener conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del criterio di adeguatezza, anche quando tale attività sia limitata e riconducibile a prestazioni minime o stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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