Cassazione Civile, Ordinanza n. 36250/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'ente previdenziale per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata in relazione ai redditi prodotti da un'avvocata nell'anno 2009, non iscritta alla Cassa forense. In primo grado era stata dichiarata la prescrizione del credito; in appello la decisione era stata confermata quanto alla pretesa estinzione per prescrizione, ritenendo decorso il quinquennio dal 16 giugno 2010, data di scadenza del termine di pagamento, e negando che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse dolo idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR avrebbe occultato dolosamente il debito contributivo e impedito la decorrenza della prescrizione o comunque ne avrebbe sospeso il corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ma non per la ragione del dolo prospettata dall'istituto. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e ha affermato che nel caso concreto quel termine era stato differito al 6 luglio 2010 in applicazione del D.P.C.M. 10 giugno 2010 relativo ai soggetti interessati dagli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS del 1 luglio 2015 non era tardiva se rapportata a tale dies a quo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia considerando il 6 luglio 2010 come data iniziale della prescrizione e affrontare anche gli aspetti rimasti assorbiti, compresa la questione della stessa sussistenza del credito per l'iscrizione retroattiva presso Cassa forense. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma nel quadro della dedotta violazione, ma chiarisce che la questione decisiva non è la decorrenza dalla conoscenza del credito, bensì dal momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo la disciplina speciale dei contributi.
La sospensione per dolo del debitore richiede una condotta che renda per il creditore impossibile agire; la mera difficoltà di accertamento del credito non basta. L'omessa compilazione del quadro RR non determina automaticamente occultamento doloso.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
È la base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti che producono redditi rilevanti secondo la disciplina previdenziale richiamata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
La norma è richiamata nel motivo di ricorso quale disciplina collegata alla pretesa contributiva e al relativo regime di accertamento/prescrizione.
La Corte osserva che il ricorso non indica specificamente il fatto storico decisivo non esaminato, secondo il paradigma del vizio motivazionale oggi rigorosamente delimitato.
Richiamato come base del procedimento camerale non partecipato.
R.D. n. 1827 del 1935, art. 55
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
È richiamato come base della delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. 10 giugno 2010.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
Ha natura regolamentare e differisce il termine di pagamento, per i soggetti interessati, al 6 luglio 2010; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della sospensione della prescrizione per dolo del debitore, non è sufficiente una difficoltà di accertamento del credito: occorre una condotta tale da impedire in concreto al creditore di agire.
- L'omessa o incompleta compilazione del quadro reddituale relativo ai contributi non comporta automaticamente occultamento doloso del debito previdenziale; l'accertamento del dolo richiede una verifica fattuale specifica.
- I termini di pagamento dei contributi possono essere differiti da disposizioni regolamentari attuative; quando ciò avviene, il dies a quo della prescrizione va individuato tenendo conto del differimento effettivamente applicabile.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo non esaminato, non essendo sufficiente una mera critica alla valutazione di merito o un diverso apprezzamento delle prove.
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