Cassazione Civile, Ordinanza n. 00607/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento della cartella di pagamento emessa per IRPEG e IRAP relative agli anni d'imposta 2000 e 2001. La cartella derivava dall'iscrizione a ruolo per il mancato pagamento delle rate successive alla prima di una definizione agevolata ex art. 9-bis della l. n. 289/2002. Con l'unico motivo di ricorso, l'Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis l. n. 289/2002, sostenendo che la definizione non si perfeziona con il solo pagamento della prima rata, ma richiede l'integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e nei modi previsti dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che il condono di cui all'art. 9-bis l. n. 289/2002 è una forma di condono clemenziale, non premiale, e che, in difetto di una specifica previsione di irrilevanza dell'omesso versamento delle rate successive alla prima, la definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento del dovuto. Poiché la CTR aveva ritenuto sufficiente il versamento della sola prima rata, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione agevolata per omessi o tardivi versamenti si perfeziona solo con l'integrale pagamento di quanto dovuto; il mero versamento della prima rata non basta e, in caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza diviene inefficace.
artt. 7, 8, 9, 15 e 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Si tratta di ipotesi diverse di condono, di natura premiale, che prevedono regole specifiche e, in alcuni casi, l'irrilevanza dell'omesso versamento di alcune rate ai fini dell'efficacia della definizione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Per il condono ex art. 9-bis non è necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36-bis ai fini della determinazione del quantum dovuto, che risulta già indicato nella dichiarazione integrativa.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 4 d.l. n. 245 del 2002, conv. dalla l. n. 286 del 2002
Richiamato quale base della sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari anche con riferimento alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo.
art. 9, comma 2, l. n. 212 del 2000
Richiamato con l'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 per affermare la sospensione dei termini di adempimento in favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevedibili.
Massime di principio
- Il condono previsto dall'art. 9-bis della l. n. 289/2002 ha natura clemenziale e non premiale: la definizione agevolata non si perfeziona con la sola presentazione dell'istanza o con il solo pagamento della prima rata, ma richiede l'integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e nei modi stabiliti.
- In mancanza di una norma espressa che preveda l'irrilevanza dell'omesso pagamento delle rate successive, il mancato o incompleto versamento rende inefficace la definizione agevolata e consente il recupero dell'imposta e delle somme dovute.
- Le disposizioni in materia di condono fiscale sono norme eccezionali e non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
- Quando il quantum dovuto è già determinato dalla dichiarazione integrativa, non è necessaria una ulteriore attività di liquidazione per il perfezionamento del condono ex art. 9-bis.
- Le sospensioni legali dei termini di adempimento previste per eventi eccezionali possono operare anche sulle rate di condono iscritte a ruolo, se la ratio della disciplina è quella di favorire i contribuenti colpiti dagli eventi considerati dalla legge.
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