Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'amministrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali che alcuni dipendenti pubblici non avevano versato in forza della sospensione disposta dopo il sisma che colpì il Molise nel 2002. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda volta a far ripristinare le modalità di recupero originariamente applicate, poiché il Ministero aveva poi operato trattenute in busta paga più gravose rispetto a quelle inizialmente disposte. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: a) sussistente la legittimazione passiva del Ministero, quale soggetto che aveva concretamente disposto la rateizzazione; b) applicabile anche ai dipendenti pubblici il regime di rateizzazione più favorevole previsto dall'ordinanza di protezione civile, in ragione dell'affidamento ingenerato; c) non ostativa la disciplina di interpretazione autentica che limitava la sospensione ai datori di lavoro privati, poiché quella disposizione non avrebbe inciso sulle modalità di restituzione. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo di non essere il soggetto responsabile della rateizzazione; 2) violazione della normativa emergenziale e della legge di interpretazione autentica, assumendo che i pubblici dipendenti fossero esclusi dal beneficio della sospensione e della rateizzazione più lunga; 3) violazione degli artt. 1183 e 2033 c.c., negando che potesse opporsi un legittimo affidamento a fronte del recupero di un indebito; 4) omessa pronuncia su un'eccezione di violazione del principio di non contestazione; 5) omessa pronuncia e erronea affermazione dell'obbligo di recuperare l'indebito in modo non gravoso senza verifica concreta del pregiudizio economico dei dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo: quanto al primo, ha affermato che il Ministero era legittimato passivo perché aveva effettivamente operato la rateizzazione tramite le proprie articolazioni amministrative competenti; quanto ai successivi, ha ribadito che la sospensione contributiva prevista per gli eventi sismici del 2002, come interpretata autenticamente, si applicava ai soli datori di lavoro privati, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la rateizzazione più favorevole inizialmente applicata dall'amministrazione potesse comunque rilevare ai fini delle modalità di recupero dell'indebito, in funzione di tutela dell'affidamento e della buona fede dei dipendenti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il recupero dell'indebito da parte della pubblica amministrazione è doveroso, ma le modalità attuative devono evitare un sacrificio eccessivo delle esigenze di vita del debitore, da valutare in concreto. Conseguentemente, poiché il rigetto delle censure principali rendeva inammissibili per difetto di interesse le censure residue, sono stati dichiarati inammissibili il quarto e il quinto motivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218
"Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore..."
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, perché la controversia riguardava le modalità di restituzione di contributi sospesi e non l'individuazione del soggetto tenuto al versamento originario.
O.P.C.M. n. 3253 del 29 novembre 2002, art. 7
il comma 1, come interpretato alla luce della disciplina successiva, è applicabile ai soli datori di lavoro privati; il comma 2 disciplina la rateizzazione correlata alla sospensione, ma nella specie la Corte ha valorizzato il fatto che l'amministrazione avesse inizialmente applicato tale modalità, con conseguente rilievo dell'affidamento dei lavoratori sulle modalità di recupero.
D.L. n. 138 del 2002, art. 3, comma 3-bis, conv. in L. n. 178 del 2002
richiamato dal Ministero come parametro ordinario per la dilazione massima dei contributi dovuti; la Corte ne ha tenuto conto nel confronto con la rateizzazione emergenziale, ma senza accogliere la tesi ricorrente.
L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 17
richiamato come disciplina ordinaria del recupero dei contributi; la Corte non ne ha fatto discendere l'inapplicabilità automatica della rateizzazione inizialmente concessa.
D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1-bis, conv. in L. n. 290 del 2006
norma di interpretazione autentica, retroattiva, che chiarisce che la sospensione contributiva prevista dalle ordinanze di protezione civile si applica solo ai datori di lavoro privati; la Corte la ritiene applicabile anche alle ordinanze richiamate e costituzionalmente legittima.
L. n. 225 del 1992
norma oggetto dell'interpretazione autentica richiamata, in relazione ai poteri di protezione civile e alla disciplina emergenziale.
il recupero dell'indebito da parte della pubblica amministrazione è doveroso e configura un diritto soggettivo patrimoniale; tuttavia, le modalità del recupero devono essere compatibili con la buona fede e con le esigenze di vita del debitore.
richiamato dal ricorrente in relazione al tempo dell'adempimento e alla dilazione del recupero, senza che la censura sia stata accolta.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sui motivi di appello/censura; le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse dopo il rigetto delle questioni principali.
richiamato in tema di principio di non contestazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'esito sfavorevole dei motivi principali.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
disposizioni processuali poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.
richiamati dal ricorrente in relazione alla dedotta necessità di accertamento concreto del pregiudizio economico dei dipendenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte precisa che non trova applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- La sospensione dei versamenti contributivi disposta in via emergenziale per eventi sismici, se interpretata autenticamente dal legislatore, può essere limitata ai soli datori di lavoro privati anche con efficacia retroattiva.
- Il recupero dell'indebito da parte della pubblica amministrazione ex art. 2033 c.c. è doveroso, ma le modalità concrete di restituzione devono essere calibrate in modo da non incidere eccessivamente sulle esigenze di vita del debitore, tenendo conto dell'affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione.
- La tutela dell'affidamento del percettore non elimina il diritto dell'amministrazione a recuperare quanto indebitamente corrisposto, ma può incidere sulle modalità e sulla dilazione del recupero.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes idonee a sorreggerla; se anche una sola resiste, il ricorso va respinto o i motivi ulteriori divengono inammissibili per difetto di interesse.
- La legittimazione passiva, nelle controversie relative alle modalità di recupero di somme indebitamente trattenute o restituite ai dipendenti pubblici, spetta al soggetto pubblico che ha concretamente disposto e gestito il recupero tramite le proprie articolazioni amministrative competenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20727/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20743/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →