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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27357/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro il 13 marzo 2020. Il ricorrente sostiene che l'assenza fosse giustificata dalla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di protezione anti-COVID-19 (assenza di protocollo/cautele), invocando gli obblighi di tutela ex art. 2087 c.c., l'autotutela ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n.81/2008, l'art. 1460 c.c. e la tutela costituzionale della salute (art. 32 Cost.). In via subordinata deduce difetto di proporzionalità della sanzione.

La decisione

Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i fatti accertati in primo e secondo grado (adozione di cautele e DPI da parte della società; assenza non preannunciata e non collegata ad un inadempimento datoriale) fossero coperti da "doppia conforme" e dunque insuscettibili di sindacato in sede di legittimità. Perciò le censure del ricorrente sono state qualificate come mero dissenso valutativo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre accessori e percentuale forfettaria del 15%) e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    Riconosciuto come obbligo datoriale di tutela della salute nei luoghi di lavoro; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse stato adempiuto dalla società (acquisto DPI, procedure di sanificazione), per cui l'assenza del lavoratore non era giustificata.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'esercizio della facoltà di sospendere l'adempimento; la Corte ha osservato che l'esercizio di tale facoltà deve rispettare la buona fede e non risulta che il lavoratore abbia agito in tal senso (mancato preavviso e mancata correlazione con inadempimento datoriale).

  • art. 44 d.lgs. n. 81/2008

    Norma sulla autotutela del lavoratore in presenza di grave e imminente pericolo; la Corte ha escluso l'applicabilità in quanto l'astensione non è stata preannunciata né adeguatamente correlata ad un inadempimento dimostrato del datore di lavoro.

  • art. 32 Cost.

    Rilevato dal ricorrente come parametro costituzionale della tutela della salute; la Corte non ha ritenuto che tale principio potesse giustificare l'astensione senza prova dell'inadempimento datoriale.

  • art. 414 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina il ricorso per cassazione in materia civile; il ricorso è stato valutato ai sensi delle regole di ammissibilità e del sindacato di legittimità.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Riferimento al principio della "doppia conforme": le valutazioni di fatto rese sia in primo che in secondo grado sono vincolanti in Cassazione salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle basi fattuali; qui la Corte ha applicato tale principio per escludere il sindacato sul merito.

  • art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato che consente, in presenza dei presupposti, l'aggravio del contributo a carico della parte soccombente; la Corte ha disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per giustificare l'astensione dal lavoro per motivi di sicurezza (es. rischio COVID-19) è necessario provare concretamente l'inadempimento del datore nella predisposizione delle misure di tutela: semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'esercizio dell'autotutela (art. 44 d.lgs. 81/2008) richiede comportamento coerente con la buona fede: è opportuno preannunciare e motivare l'astensione, collegandola chiaramente all'inadempimento datoriale.
  • Il giudizio di Cassazione è limitato al sindacato di legittimità; se la stessa ricostruzione fattuale è confermata in appello (doppia conforme), è molto difficile ottenere la riforma in sede di legittimità senza indicare specifiche divergenze di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado.
  • In contestazioni disciplinari per assenza, il datore può giustificare il licenziamento dimostrando l'adozione di misure di tutela (DPI, procedure di sanificazione) e il grave disservizio causato dall'assenza, specie per mansioni essenziali (es. autista).
  • Quando si impugna in Cassazione, attenzione formale alla notifica e alla rappresentanza processuale: errori di notifica possono essere sanati in certe condizioni ma complicano il procedimento.
  • Valutare sempre anche l'eccezione di proporzionalità della sanzione: può essere strada alternativa, ma richiede comunque prova degli elementi di fatto che rendono la sanzione sproporzionata.
  • Rischio economico: ricorrere in Cassazione senza fondatezza fattuale espone al pagamento delle spese, al possibile raddoppio del contributo unificato e ad ulteriori oneri processuali.

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