Cassazione Civile, Sentenza n. 27290/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex consiglieri regionali (e alcuni anche ex parlamentari nazionali/Europei), hanno impugnato la disciplina regionale (in particolare l'art. 4 della L.R.T. 74/2015 che ha introdotto l'art. 23-bis nella L.R.T. 3/2009) che ha previsto il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio regionale e altri vitalizi/parziali trattamenti, lamentando la lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della tutela dei diritti acquisiti e delle garanzie costituzionali (artt. 2, 3, 38, 42, 97, 117 Cost.) nonché una discriminazione nei confronti dei soggetti che hanno svolto più mandati. Chiedevano lo scrutinio di costituzionalità delle norme che, secondo loro, avrebbero inciso sfavorevolmente sui vitalizi già in corso di erogazione nel periodo transitorio (31/12/2015 - 1/6/2019).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo, per il periodo transitorio indicato, il divieto di cumulo introdotto dalla L.R.T. 74/2015. La Corte ha ritenuto: (i) la materia rientrante nella potestà legislativa regionale (ordinamento degli uffici regionali e autonomia finanziaria); (ii) la misura giustificata da obiettivi di interesse generale (contenimento della spesa pubblica e perequazione) e temporanea; (iii) non sussistere violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto o dei diritti di rango costituzionale o convenzionale, atteso che la decurtazione ha riguardato solo ratei maturandi e non gli importi già percepiti; (iv) la natura dell'assegno vitalizio regionale come prestazione di favore/indennitaria (non pienamente previdenziale) rende ammissibili interventi riduttivi proporzionati; (v) le norme statali (d.l. 138/2011 e d.l. 174/2012) legittimano interventi regionali di adeguamento in funzione del coordinamento della finanza pubblica; (vi) la successiva L.R.T. 27/2019 ha poi abrogato la disciplina (in attuazione del ricalcolo contributivo previsto dalla legge statale), lasciando in piedi il periodo transitorio in cui il divieto era applicabile.
Norme richiamate
Legge regionale Toscana n. 3/2009
Testo di origine che disciplinava l'assegno vitalizio regionale; la L.R.T. 74/2015 ha inserito in questa legge l'art. 23-bis (divieto di cumulo) e altre norme di attuazione
Legge regionale Toscana n. 74/2015 (art. 4 -> art. 23-bis L.R.T. 3/2009)
Ha introdotto, in via temporanea, il divieto di cumulo tra vitalizio regionale e analoghi istituti per parlamentari/consiglieri/assessori di altre istituzioni con finalità di contenimento della spesa e perequazione; norma dichiarata operativa per il periodo transitorio tra 31/12/2015 e 1/6/2019
Legge regionale Toscana n. 27/2019
Ha abrogato la disciplina introdotta con L.R.T. 74/2015 in ottemperanza alla ridefinizione dei trattamenti sulla base del calcolo contributivo previsto dalla normativa statale, disponendo il nuovo regime a decorrere dal 1/6/2019
Decreto-legge n. 174/2012, art. 2, comma 1, lett. m)
fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data
Norma statale che rafforza gli obblighi di adeguamento delle regioni e contiene una clausola di salvezza per i trattamenti in erogazione; la Corte ha interpretato la clausola alla luce della disciplina complessiva senza ritenere l'intangibilità assoluta degli istituti
Decreto-legge n. 138/2011, art. 14, comma 1, lett. f)
passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali
Ha imposto alle Regioni l'obbligo di modificare i criteri di determinazione dei vitalizi (orientamento al sistema contributivo), costituendo quadro di coordinamento della finanza pubblica che giustifica interventi regionali
Legge n. 145/2018, art. 1, comma 965
Prevede il ricalcolo dei trattamenti in essere secondo criteri contributivi condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni; è l'atto normativo statale che ha portato alla revisione e all'abrogazione delle discipline regionali antecedenti
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3, 38, 42, 97, 117)
I ricorrenti invocavano violazioni di questi principi (eguaglianza, tutela del lavoro e della previdenza, proprietà, buon andamento). La Corte ha ritenuto compatibile l'intervento regionale con tali principi per le ragioni di competenza regionale, finalità pubblica, temporaneità e proporzionalità dell'intervento
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Protocollo addizionale n.1) e giurisprudenza CEDU/CGUE/Tribunale UE
La giurisprudenza europea (CEDU, Tribunale UE e CGUE) consente adeguamenti dei trattamenti pensionistici/vitalizi ove perseguano un interesse generale, siano proporzionati e non manchino di fondamento ragionevole; la Corte ha ritenuto che tali condizioni ricorressero nella specie
Massime di principio
- Le Regioni hanno potestà legislativa nell'ordinamento degli uffici regionali e possono disciplinare i vitalizi dei consiglieri entro i limiti costituzionali e di coordinamento con la normativa statale sulla finanza pubblica
- Un divieto di cumulo o una riduzione temporanea dei vitalizi può essere giustificato se risponde a un obiettivo di interesse generale (es. contenimento della spesa pubblica) e se la misura è proporzionata e non retroattiva sugli importi già percepiti
- La qualificazione del vitalizio regionale come prestazione di favore/indennitaria (e non pienamente previdenziale) rende meno stringenti alcune tutele; tuttavia è necessario rispettare il legittimo affidamento e la proporzionalità
- Le modifiche che incidono sui ratei maturandi ma non sugli importi già percepiti hanno maggior probabilità di superare il vaglio di legittimità rispetto a soppressioni o prelievi retroattivi
- La presenza di altri trattamenti (es. vitalizi parlamentari) può giustificare una limitazione del cumulo per ragioni di equità e perequazione, purché la norma non discrimini ingiustificatamente gruppi analoghi
- Per chi impugna simili provvedimenti è cruciale dimostrare l'illegittimità concreta della misura (es. eccesso di discrezionalità, assenza di ragionevole rapporto di proporzionalità o ingiustificata retroattività) alla luce di giurisprudenza costituzionale e europea
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