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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27141/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riconosciuto al signor C.A. il diritto a percepire l'indennizzo aggiuntivo previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con decorrenza coincidente con la domanda amministrativa/applicabilità dell'indennizzo base. Il Ministero sosteneva che l'indennizzo aggiuntivo dovesse decorrere, per i titolari già in essere alla data di entrata in vigore della legge, dall'entrata in vigore della legge stessa, in conformità all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2006, e che la retroattività non potesse essere estesa oltre quanto espresso, anche per ragioni di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) e principio di non retroattività (art. 11 delle preleggi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, con il seguente principio di diritto: l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, in conformità all'art. 1, primo periodo, del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2006; per chi acquisisce la titolarità dell'indennizzo base successivamente, la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo coincide con la decorrenza dell'indennizzo base. La Corte ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi sensibili e rinviato la pronuncia sulle spese alla Corte d'appello di rinvio.

Norme richiamate

  • legge 29 ottobre 2005, n. 229 (art. 1, 2, 4, 5)

    "Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata ... un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita ..."

    La Corte ha richiamato la disciplina primaria che istituisce l'indennizzo aggiuntivo e gli istituti collegati (assegno una tantum). La legge delinea i criteri essenziali ma non definisce completamente la decorrenza per tutte le ipotesi, demandando a successivi atti attuativi alcune modalità.

  • decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2006 (art. 1, comma 4)

    "[L'indennizzo aggiuntivo è riconosciuto] dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell'indennizzo base"

    Il decreto attuativo specifica la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e stabilisce che per chi era già titolare dell'indennizzo base alla data di entrata in vigore della legge l'indennizzo aggiuntivo decorre da tale data; per chi acquista la titolarità successivamente la decorrenza segue quella dell'indennizzo base.

  • legge 25 febbraio 1992, n. 210 (art. 1)

    La normativa originaria che disciplina l'indennizzo base per danni da vaccinazioni obbligatorie: l'indennizzo aggiuntivo si rapporta ai soggetti tutelati da questa legge.

  • Costituzione (art. 81, art. 3, art. 32)

    Art. 81 rilevato dal ricorrente con riferimento alla copertura finanziaria per maggiori oneri; art. 3 e art. 32 evocati nel controricorso per valutazioni di uguaglianza e tutela della salute. La Corte ha ritenuto compatibile la modulazione temporale operata dalla legge con i limiti costituzionali e non ha rilevato profili di manifesta incostituzionalità.

  • preleggi (art. 11 e 12)

    Art. 11 (canone generale di non retroattività delle leggi): richiamato come principio di riferimento. La Corte ha conciliato il principio con la specifica previsione attuativa che espressamente stabilisce la decorrenza per i titolari già esistenti.

Massime di principio

  • Quando una legge istituisce una nuova provvidenza ma rimanda a un decreto attuativo le modalità, occorre verificare il decreto per stabilire la decorrenza effettiva della prestazione; il decreto può, entro i limiti normativi e costituzionali, definire effetti temporali diversi per categorie diverse di beneficiari.
  • Se il decreto attuativo contiene una previsione testuale chiara sulla decorrenza (es. decorrenza dall'entrata in vigore della legge per chi era già titolare), quella previsione prevale e riconduce la decorrenza a quanto stabilito dall'atto attuativo.
  • La presenza di espressa retroattività per una prestazione (es. assegno una tantum) nella legge è elemento decisivo: dove il legislatore intende effetti retroattivi lo dichiara esplicitamente; l'assenza di tale espressa disposizione porta a un'applicazione non retroattiva salvo che l'atto attuativo non disponga diversamente.
  • Le esigenze di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) e il principio di non retroattività (art. 11 preleggi) sono argomenti rilevanti ma non esclusivi: possono giustificare una scelta legislativa di decorrenza limitata nel tempo purché la scelta sia motivata e non costituisca disparità ingiustificata.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre: (a) se il beneficiario era già titolare della prestazione base alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; (b) il testo del decreto attuativo per eventuali regole specifiche; (c) se la legge o il decreto contengono espressi criteri di retroattività o conversione di periodi pregressi.
  • Se il testo normativo è chiaro e univoco, il tentativo di interpretazione costituzionalmente adeguatrice non prevale; l'eventuale censura di illegittimità costituzionale richiede valutazione di non manifesta infondatezza e argomenti probanti.

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