Cassazione Civile, Ordinanza n. 12783/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente alienante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto di box auto da realizzarsi in un complesso immobiliare. Il promissario acquirente ha chiesto in primo grado, in via principale, una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che sostituisse il contratto definitivo di compravendita, previa predisposizione di un progetto di frazionamento del compendio immobiliare; in subordine, la restituzione delle somme versate. Il Tribunale ha respinto la domanda principale e, accertato il recesso del promissario acquirente, ha condannato la società alla restituzione del residuo prezzo ancora dovuto, con interessi. In appello il promissario acquirente ha contestato: l'utilizzo di mere copie fotostatiche di dichiarazioni asseritamente sottoscritte, senza esibizione degli originali; l'errato conteggio delle somme già restituite, sostenendo che una somma di lire 50.000.000 non fosse stata corrisposta due volte; l'applicazione del tasso legale anziché del tasso convenzionale annuo del 4% sulla somma capitale. La società ha resistito e, in via incidentale, ha chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica e il risarcimento dei danni, quest'ultimo non deciso dal primo giudice. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello principale limitatamente alla misura degli interessi e, in parte, l'incidentale per una somma accessoria; contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo circa l'effettivo versamento una sola volta della somma di lire 50.000.000 e la subordinazione dell'impegno restitutorio al realizzo di una diversa entrata finanziaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione di merito era 'doppia conforme' e perché le circostanze dedotte erano state comunque valutate dal giudice di merito, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non fosse esperibile per la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile al giudizio di appello introdotto dopo l'11 settembre 2012. Ha inoltre osservato che i fatti asseritamente omessi erano stati in realtà diversamente apprezzati dai giudici di merito, e tale valutazione non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda principale di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi rigettata nei gradi di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude l'utilizzabilità nel caso concreto per doppia conforme e per insindacabilità della diversa valutazione dei fatti
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo
art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012
individua l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
fondamento del rigetto in rito del ricorso, poiché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado sono sorrette dal medesimo percorso argomentativo sui fatti principali della causa, integrando una 'doppia conforme'.
- La nozione di doppia conforme ricorre anche se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori di conferma o precisazione, purché la base fattuale e logico-decisoria resti coincidente con quella del primo giudice.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio o delle circostanze fattuali compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti propri del vizio motivazionale ammesso dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si sia uniformata alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorrente non fornisca elementi idonei a modificarla.
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