Sentenza del 26/01/2015 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento con adesione - Irrogazione immediata di sanzioni - Inammissibilità - Sussiste. Provvedimento sanzionatorio immediato - Istanza di annullamento in autotutela - Assimilabilità alle deduzioni difensive ex art. 16 comma 4° D.Lgs. 472/1997 - Esclusione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro il provvedimento di irrogazione immediata delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute IRPEF sui compensi corrisposti ai dipendenti, anche in nero. Ha sostenuto che l'istanza di accertamento con adesione, contenente una richiesta motivata di annullamento in autotutela, dovesse essere considerata come deduzione difensiva ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 e fosse quindi idonea a interrompere il termine per impugnare. Ha inoltre contestato nel merito la ricostruzione della Guardia di Finanza e la prova delle retribuzioni non dichiarate.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello. Ha stabilito che l'accertamento con adesione non è ammissibile rispetto a un provvedimento di irrogazione immediata delle sanzioni e che una richiesta di annullamento in autotutela contenuta in tale istanza non equivale alle deduzioni difensive formali previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997. Pertanto, l'istanza non ha interrotto il termine per impugnare e il ricorso originario è rimasto tardivo. Anche nel merito l'appello è stato ritenuto infondato, poiché le dichiarazioni dei lavoratori, gli elenchi dei pagamenti fuori busta, il denaro contante rinvenuto e le dichiarazioni dell'impiegata addetta ai pagamenti costituivano un quadro probatorio ritenuto attendibile. La documentazione successiva dell'Ispettorato del lavoro e dell'INPS è stata considerata generica e non idonea a superare tali elementi. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.300,00.
Norme richiamate
Art. 6, commi 1 e 7, D.Lgs. 218/1997
La disciplina dell'accertamento con adesione non si applica al provvedimento di irrogazione immediata delle sanzioni oggetto della controversia.
Art. 16, commi 4 e 7, D.Lgs. 472/1997
Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Le deduzioni difensive devono essere presentate in modo esplicito nell'ambito del procedimento di contestazione delle violazioni. Un'istanza di accertamento con adesione, anche se contiene una richiesta di annullamento, non è automaticamente assimilabile a tali deduzioni.
Disciplina l'irrogazione immediata delle sanzioni e costituisce il riferimento per la contestazione del provvedimento sanzionatorio autonomo.
Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997
Prevede la sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute fiscali dovute.
Articoli 37, 38 e 41-bis, D.P.R. 600/1973
Sono stati richiamati dalla società per contestare la legittimità e le modalità dell'accertamento fiscale, ma le relative doglianze non sono state ritenute fondate.
La società ha invocato le regole sull'onere della prova, ma il Collegio ha ritenuto sufficientemente dimostrati i compensi non dichiarati sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza.
Il richiamo ai principi dello Statuto del contribuente non ha inciso sull'esito della controversia.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione non è lo strumento ordinario per contestare un provvedimento di irrogazione immediata delle sanzioni; occorre verificare quale specifico procedimento e quale termine di impugnazione siano applicabili.
- Una richiesta di annullamento in autotutela non sospende né interrompe automaticamente il termine per proporre ricorso e non sostituisce le deduzioni difensive formali previste dalla legge.
- Per produrre gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. 472/1997, le deduzioni devono essere presentate espressamente nell'ambito di un formale atto di contestazione delle violazioni.
- L'autotutela è generalmente uno strumento discrezionale dell'amministrazione e non può essere utilizzata come alternativa al ricorso giudiziale per evitare la decadenza dai termini.
- In presenza di un quadro probatorio articolato, composto da dichiarazioni convergenti, documenti rinvenuti durante l'accesso e riscontri diretti, dichiarazioni successive generiche o non adeguatamente motivate possono non essere sufficienti a neutralizzarlo.
- La mancata riproposizione in appello di una specifica eccezione sollevata in primo grado può comportarne l'abbandono e impedirne l'esame nel grado successivo.
- La presentazione di un'istanza amministrativa non dovrebbe sostituire il deposito tempestivo del ricorso: in caso di dubbio, il contribuente deve rispettare comunque il termine processuale previsto.
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