Cassazione Civile, Ordinanza n. 23738/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rideterminato la rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA, di una pala eolica situata nel territorio del comune di Melissa. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato a una generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento della rettifica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che l'obbligo motivazionale dell'avviso fosse stato correttamente assolto e che il contribuente fosse stato posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Ha osservato che l'Agenzia, pur contestando la valutazione sulla motivazione dell'avviso, non aveva allegato né riportato i passaggi essenziali dell'atto impositivo e degli atti richiamati; di conseguenza non era possibile verificare la censura mediante il solo esame del ricorso. È stato ribadito che, nel giudizio tributario, quando si contesta la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve trascrivere i passi decisivi dell'atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata costituzione dell'intimata, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura proposta come violazione di legge non può essere esaminata se il ricorso difetta degli elementi necessari a consentire il controllo sulla decisione impugnata.
Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve trascriverne i passaggi rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma la sua violazione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.
È richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte precisa che non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non trascrive nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo e dei documenti richiamati in modo da consentire il controllo diretto della doglianza.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga gli elementi testuali indispensabili per la verifica della censura senza rinvio agli atti di causa.
- Quando si deduce la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario, non basta affermare in astratto la correttezza o l'erroneità della motivazione: occorre specificare e riprodurre i passaggi dell'atto che sarebbero viziati.
- Se il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, la Corte non esamina il merito della sufficienza della motivazione dell'accertamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2022 del 29/07/2022
- ordinanza_civile · 29 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23728/2022 del 29/07/2022
- ordinanza_civile · 29 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23729/2022 del 29/07/2022
- ordinanza_civile · 29 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23730/2022 del 29/07/2022
- ordinanza_civile · 29 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23731/2022 del 29/07/2022
- ordinanza_civile · 29 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23732/2022 del 29/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →