Cassazione Civile, Ordinanza n. 09025/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di tre verbali di infrazione al codice della strada, deducendo la mancata notifica dei verbali presupposti, l'inesistenza della cartella e ulteriori vizi formali. In primo grado il giudice aveva accolto solo in parte la domanda, annullando un verbale contenuto nella cartella e dichiarando invece inammissibile l'opposizione sugli altri due verbali, perché avrebbe dovuto essere proposta con l'opposizione prevista dalla legge n. 689 del 1981 e non con l'opposizione all'esecuzione. In appello la società aveva contestato la qualificazione dell'azione e la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la domanda andasse trattata come impugnazione della cartella per verbali mai notificati e che fosse stata proposta tempestivamente entro il termine di trenta giorni; deduceva inoltre che era irrilevante la forma di citazione anziché ricorso, essendo stata la citazione notificata nel termine. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c. e del d.lgs. n. 150 del 2011, lamentando l'errata qualificazione giuridica dell'azione e la conseguente errata pronuncia di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di specificità e di autosufficienza del motivo, poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dell'atto di appello, né lo aveva localizzato adeguatamente negli atti di causa, né ne aveva trascritto i passaggi rilevanti, impedendo così alla Corte di verificare direttamente le censure mosse in appello senza consultare altri atti. Non è stato quindi esaminato il merito della qualificazione dell'azione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla ricorrente per qualificare l'opposizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché decide per inammissibilità del ricorso
richiamati nei gradi di merito come disciplina dell'opposizione ai verbali/sanzioni amministrative quando il destinatario contesti atti presupposti non conosciuti
richiamato dalla ricorrente come normativa processuale rilevante per l'impugnazione; la Corte non affronta il merito della tesi
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato dalla ricorrente per affermare il termine di trenta giorni per l'impugnazione
invocato per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
richiamato per il rito camerale e per il deposito della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
non espressamente richiamato nel testo, ma l'orientamento sulla specificità del ricorso si collega all'onere di allegazione e indicazione degli atti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che censura la decisione di merito deve essere autosufficiente: è necessario riportare o quanto meno indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti, la loro collocazione nel fascicolo e i passaggi essenziali, così da consentire alla Corte il controllo diretto della censura senza accesso ad altri atti.
- La mancata specifica indicazione del contenuto dell'atto di appello, quando la censura investe la corretta qualificazione giuridica della domanda o l'ammissibilità dell'impugnazione, rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità, indipendentemente dal possibile fondamento sostanziale delle doglianze.
- Quando la Corte decide l'inammissibilità del ricorso, restano assorbite le questioni di merito e le eventuali contestazioni sulla legittimazione della parte resistente non incidono sull'esito processuale principale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, la condanna alle spese in favore della parte controricorrente e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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