Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11350 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva annullato le riprese a tassazione relative a IVA e IRAP per l'anno 2003. Quanto all'IVA, ha contestato l'applicazione della disciplina prevista per le ONLUS, poiché la S.A.F. era stata definitivamente cancellata dall'Anagrafe delle ONLUS e aveva perso il relativo regime agevolato. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che l'esenzione IVA richiedesse un accertamento concreto delle condizioni previste dall'art. 10, n. 27-ter, del D.P.R. n. 633/1972, inclusa la natura svantaggiata dei destinatari e il riconoscimento dell'ente quale organismo avente finalità di assistenza sociale. Quanto all'IRAP, ha denunciato l'erronea esclusione dell'associazione dai soggetti passivi d'imposta, evidenziando che gli enti privati non commerciali rientrano nell'art. 3, lett. e), del D.Lgs. n. 446/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Ha stabilito che la CTR non poteva applicare la disciplina agevolativa riservata alle ONLUS, poiché la cancellazione della S.A.F. dall'Anagrafe delle ONLUS era definitiva e coperta da giudicato. Ha inoltre precisato che gli anziani non possono essere considerati automaticamente persone svantaggiate per il solo fatto dell'età: occorrono condizioni oggettive di disagio, quali invalidità psico-fisiche, emarginazione sociale o grave precarietà economico-familiare. In materia di IRAP, la Corte ha rilevato che gli enti privati non commerciali sono inclusi tra i soggetti passivi ai sensi dell'art. 3, lett. e), del D.Lgs. n. 446/1997, salvo specifiche agevolazioni non applicabili alla S.A.F. dopo la perdita della qualifica di ONLUS. La sentenza della CTR Piemonte è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 460/1997, art. 10

    La norma disciplina le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e la nozione di finalità di solidarietà sociale.

    La disciplina ONLUS non può essere applicata a un ente che sia stato definitivamente cancellato dall'Anagrafe delle ONLUS. Inoltre, trattandosi di agevolazioni, la nozione di persone svantaggiate deve essere interpretata restrittivamente e non comprende automaticamente tutti gli anziani.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter

    Sono esenti le "prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili" rese in favore di determinate categorie di soggetti da organismi o enti qualificati.

    L'esenzione IVA richiede la verifica concreta sia delle caratteristiche delle prestazioni sia del soggetto che le rende e dei destinatari. Non può essere riconosciuta mediante il semplice richiamo alla disciplina ONLUS quando l'ente ha perso tale qualifica.

  • D.M. n. 266/2003, art. 5

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina e alla cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 132, par. 1, lett. g)

    La disposizione è stata invocata con riferimento all'esenzione IVA per prestazioni di assistenza sociale e alla necessità di verificare il riconoscimento dell'ente come organismo avente carattere sociale; tali motivi sono stati dichiarati assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 3, lett. e)

    Sono soggetti passivi IRAP gli "enti privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del citato T.U. n. 917 del 1986".

    Gli enti privati diversi dalle società, residenti in Italia e privi di un oggetto esclusivamente o principalmente commerciale, rientrano tra i soggetti passivi IRAP. L'assenza di scopo di lucro non comporta di per sé l'esenzione.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 73, comma 1, lett. c) (già art. 87)

    Riguarda gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    Gli enti non commerciali sono inclusi nella categoria dei soggetti rilevanti ai fini IRAP, salvo l'applicazione di uno specifico regime agevolativo.

  • Art. 324 c.p.c.

    La definitività della decisione non impugnata ha prodotto giudicato sulla cancellazione della S.A.F. dall'Anagrafe delle ONLUS e sulla conseguente perdita delle agevolazioni.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    È stata applicata per disporre il rinvio della causa al giudice tributario per un nuovo esame dopo la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • La perdita definitiva di una qualifica agevolativa, come quella di ONLUS, impedisce di continuare ad applicare le norme fiscali che presuppongono quella qualifica.
  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: chi le invoca deve dimostrare concretamente il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
  • L'erogazione di servizi socio-sanitari non comporta automaticamente l'esenzione IVA; occorre verificare il tipo di prestazione, i destinatari, il carattere sociale dell'attività e la qualificazione o il riconoscimento del prestatore.
  • Una persona anziana non è automaticamente una persona svantaggiata ai fini delle agevolazioni: devono emergere condizioni specifiche e oggettive di disagio o vulnerabilità.
  • Gli enti senza scopo di lucro o non commerciali possono essere soggetti a IRAP; l'assenza di finalità lucrative, da sola, non determina l'esenzione.
  • Quando un provvedimento amministrativo è coperto da giudicato, il giudice non può riesaminarne indirettamente i presupposti utilizzando norme incompatibili con la situazione definitivamente accertata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.