Cassazione Civile, Sentenza n. 10816/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (rappresentante legale)
La controversia
La controversia trae origine da una condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze l’8 aprile 1998, che impose a una USL di pagare alla madre e al padre, in nome e per conto della figlia, circa due miliardi di lire a titolo di risarcimento per un danno alla persona derivante da errore medico. La Corte d’appello di Firenze, il 31 luglio 2001, riformò la decisione e condannò i genitori, nella stessa qualità rappresentativa, a restituire quanto percepito in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo. Dopo un primo precetto del 19 marzo 2002, interpretato con decisione passata in giudicato come rivolto ai genitori esclusivamente quali rappresentanti della figlia, l’azienda sanitaria notificò il 29 maggio 2007 un secondo precetto, questa volta indicandolo come rivolto alla madre sia in proprio sia quale genitore della figlia. Il Tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione della madre, ritenendo che riproponesse eccezioni già decise; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 939 del 13 giugno 2016, accolse parzialmente l’appello e dichiarò insussistente il diritto dell’azienda ad agire esecutivamente contro la madre in proprio, confermando nel resto. L’azienda propose ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del giudicato, perché l’opposizione avrebbe riproposto questioni già respinte; erroneità della statuizione rispetto alla responsabilità patrimoniale dei genitori; e cripticità della motivazione sull’interpretazione del precetto e sulle precisazioni della stessa azienda; (2) violazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che il precetto avesse raggiunto il proprio scopo e non potesse essere annullato; (3) violazione degli artt. 2740 e 1292 c.c., sostenendo che la madre fosse obbligata in proprio e in solido alla restituzione e dovesse risponderne con il proprio patrimonio; (4) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. In via preliminare, la Cassazione ha verificato la legittimazione processuale dell’azienda ricorrente alla luce delle successioni e trasformazioni delle aziende sanitarie regionali, ritenendo valida la procura perché almeno una delle qualità spese dal firmatario era corretta. Non sono indicati nel ricorso gli specifici motivi della seconda opposizione, né la data dell’illecito originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché l’azienda, pur avendo dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata via PEC, non ha depositato la copia della relata di notificazione munita dell’attestazione di conformità all’originale digitale, richiesta per consentire il controllo del rispetto del termine d’impugnazione. Ha quindi dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; non ha disposto sulle spese. La Corte ha precisato, senza esaminare il ricorso nel merito, che i motivi sarebbero stati comunque infondati o inammissibili: il primo era inammissibile, tra l’altro, per mancata indicazione dei motivi della precedente opposizione e per carenza d’interesse, poiché l’azienda aveva essa stessa precisato di avere intimato il pagamento alla madre non in proprio ma per conto della figlia; inoltre, il secondo precetto conteneva anche l’intimazione in proprio e differiva quindi dal primo. La ripetizione dell’indebito ricevuto dal rappresentante in tale qualità spetta al rappresentato, non al rappresentante personalmente; il rappresentante non risponde con il proprio patrimonio del debito restitutorio del rappresentato. Il secondo motivo sarebbe stato infondato perché la decisione d’appello non aveva annullato il precetto per un vizio formale sanabile, ma aveva delimitato i soggetti contro i quali il titolo consentiva di agire esecutivamente. Il terzo motivo sarebbe stato infondato per la distinzione tra soggettività e patrimoni del rappresentante e del rappresentato. Il quarto sarebbe rimasto assorbito, non potendo l’opposizione accolta essere considerata temeraria se la decisione che l’aveva accolta era corretta.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, di cui all’art. 369 c.p.c., depositando: (a) il provvedimento impugnato; (b) il messaggio cui era allegato; (c) la relazione di notificazione.
In caso di notificazione via PEC della decisione impugnata, il ricorrente deve depositare la decisione, il messaggio PEC e la relazione di notificazione; la mancanza di una relazione validamente prodotta comporta l’improcedibilità.
Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..
Il deposito della decisione notificata completa della relazione di notificazione è un onere di procedibilità volto a permettere alla Corte il controllo officioso della tempestività del ricorso.
L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.
Per il deposito nel giudizio di cassazione di documenti notificati o formati digitalmente, il difensore deve produrre le copie analogiche del messaggio PEC e degli allegati e attestarne la conformità agli originali digitali; l’omissione dell’attestazione impedisce di considerare correttamente depositata la relazione di notificazione.
Ed infatti la domanda può essere precisata o modificata solo nei termini di cui all’art. 183 c.p.c.. Sicchè, una volta ridotta dalla ASL la propria domanda nel senso sopra indicato, le era preclusa la facoltà di “ripensarci” in sede di precisazione le conclusioni.
La precisazione o modificazione della domanda deve avvenire nei termini processuali previsti; una parte che abbia ridotto la propria domanda non può ripristinarne una più ampia con le conclusioni finali.
La ripetizione d’indebito oggettivo, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.
La ripetizione dell’indebito è azione restitutoria personale tra chi ha eseguito il pagamento e il destinatario. Se il pagamento è stato incassato da un rappresentante in tale qualità, legittimato passivo è il rappresentato, non il rappresentante in proprio.
La Corte d’appello non ha affatto dichiarato nullo il precetto per vizi formali, gli unici sanabili dal conseguimento dello scopo.
Il conseguimento dello scopo può sanare i vizi formali dell’atto, ma non risolve una questione diversa, quale la delimitazione dei soggetti nei cui confronti il titolo esecutivo consente di agire.
La risposta non poteva che essere negativa, alla luce della giurisprudenza già ricordata in precedenza, con riferimento al primo motivo di ricorso, cui adde, in fattispecie molto prossima alla presente, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9135 del 06/05/2015, Rv. 635211 – 01, secondo cui “la cartella esattoriale emessa per il recupero di prestazioni sanitarie indebitamente erogate in favore di un interdetto, che identifichi come debitore, anzichè l’incapace, il suo tutore, senza menzionarne la qualità, è illegittima per erronea individuazione del soggetto obbligato, poichè realizza un’inammissibile commistione tra soggetti e patrimoni giuridici – invece assolutamente distinti – con violazione dei principi della persistenza della soggettività giuridica, anche dell’incapace, e della personalità della responsabilità patrimoniale.”
Il patrimonio del rappresentante non può essere assoggettato all’esecuzione per un debito restitutorio riferibile al rappresentato: soggetti e patrimoni giuridici restano distinti e la responsabilità patrimoniale è personale.
I due giudizi non erano dunque identici, perchè non lo erano i due precetti: solo nel secondo, infatti, compariva la richiesta di pagamento dell’intimata “in proprio”, richiesta che non compariva nel primo precetto, e che l’intimata aveva ovviamente interesse a contrastare.
Non ricorre identità tra giudizi di opposizione fondati su precetti diversi quanto all’individuazione soggettiva del destinatario della pretesa; l’opposizione al secondo precetto può riguardare l’intimazione in proprio che non era contenuta nel primo.
I due giudizi non erano dunque identici, perchè non lo erano i due precetti: solo nel secondo, infatti, compariva la richiesta di pagamento dell’intimata “in proprio”, richiesta che non compariva nel primo precetto, e che l’intimata aveva ovviamente interesse a contrastare.
Il giudicato formatosi sull’opposizione al primo precetto non preclude l’esame dell’opposizione al secondo quando quest’ultimo contiene un’intimazione soggettivamente più ampia, non presente nel primo.
La sentenza impugnata, pertanto, ha deciso l’opposizione proprio nel senso richiesto dalla ASL: dichiarando, cioè, l’insussistenza del diritto della ASL ad agire esecutivamente nei confronti di B.R. “in proprio”. E poichè protestatio contra factum proprium non valet, la Azienda non ha interesse a chiedere la modifica di una statuizione da essa stessa domandata.
La parte non ha interesse a impugnare una statuizione conforme alla domanda che essa stessa ha formulato nel processo.
Sarebbe stato, in primo luogo, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, perchè in nessun punto del ricorso viene chiaramente indicato quali fossero i motivi su cui B.R. aveva fondato la propria opposizione all’esecuzione, il che impedisce di stabilire se costituisse o meno un bis in idem.
Il ricorso deve indicare in modo chiaro e specifico gli atti e i contenuti processuali necessari a verificare la censura; l’omessa indicazione dei motivi della precedente opposizione rende inammissibile la doglianza fondata sulla violazione del giudicato.
Il quarto motivo di ricorso, infine, sarebbe rimasto assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, ovvio essendo che se corretta fu la sentenza di accoglimento dell’opposizione, quest’ultima non poteva ritenersi temeraria.
Se l’opposizione è correttamente accolta, essa non può essere considerata temeraria ai fini della responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
La declaratoria d’improcedibilità dell’impugnazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata via PEC, il ricorrente per cassazione deve depositare la decisione e la documentazione della notificazione in copia analogica, attestandone la conformità agli originali digitali; la mancanza dell’attestazione richiesta comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La ripetizione dell’indebito oggettivo è un’azione restitutoria personale che intercorre tra chi ha effettuato il pagamento e il destinatario. Se il rappresentante ha ricevuto le somme in tale qualità, la legittimazione passiva spetta al rappresentato e non al rappresentante in proprio.
- Il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del rappresentato non può aggredire il patrimonio personale del rappresentante per ottenere l’adempimento del debito del rappresentato; soggettività e patrimoni restano distinti.
- Due opposizioni a precetto non sono identiche quando i precetti differiscono nell’individuazione del destinatario della pretesa: il secondo giudizio può contestare l’intimazione in proprio se essa non compariva nel primo precetto.
- La parte è priva d’interesse a impugnare una statuizione che corrisponde alla precisazione della domanda da essa stessa formulata; una domanda ridotta secondo le regole processuali non può essere successivamente ampliata in sede di precisazione delle conclusioni.
- Il raggiungimento dello scopo può sanare un vizio formale dell’atto, ma non consente di superare una questione sostanziale relativa all’individuazione del soggetto obbligato in base al titolo esecutivo.
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