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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30231/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata per complessivi euro 6.615,06: una parte relativa a tassa automobilistica regionale 2008 su un’autovettura e due motocicli, e una parte relativa a contributi minimi soggettivi dovuti alla Cassa Forense. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha rigettato l’appello del contribuente confermando la decisione di primo grado. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) ha contestato che il giudice di rinvio avesse esaminato la prescrizione limitandosi alla regolarità della notifica della cartella, senza verificare la notifica del prodromico avviso di accertamento da parte della Regione; (2) ha dedotto vizi di violazione di norme sulla notificazione e omessa pronuncia, lamentando l’irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento e della cartella, anche sotto il profilo del mancato invio dell’informativa/raccomandata nei casi di deposito o giacenza; (3) ha censurato la condanna alle spese in favore dell’agente della riscossione nel giudizio di legittimità, poiché quest’ultimo non si era costituito in Cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate le censure sulla prescrizione e sulla notificazione. In particolare ha affermato che, per la tassa automobilistica regionale, vale il termine triennale di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. 953/1982, applicabile sia alla fase di accertamento sia a quella di riscossione; poiché l’avviso di accertamento era stato notificato il 25 ottobre 2010 e la cartella il 20 febbraio 2013, il termine non era decorso. Quanto alla notifica, ha ribadito che per la cartella inviata direttamente a mezzo posta dal concessionario si applica la disciplina del servizio postale ordinario, non quella delle notifiche ex L. 890/1982 e art. 149 c.p.c., con perfezionamento secondo le regole della giacenza previste dal regolamento postale e con richiamo analogico alla regola dei dieci giorni. Il terzo motivo è stato accolto solo in parte: la Corte ha ritenuto illegittima la condanna alle spese di legittimità in favore dell’agente della riscossione rimasto contumace in Cassazione, ma ha confermato la condanna alle spese del giudizio di appello, in quanto in quel grado l’agente si era costituito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese di legittimità e, decidendo nel merito, è stata confermata solo la condanna del contribuente alle spese del giudizio di appello per euro 500, oltre accessori e contributo unificato tributario. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 133, secondo comma, c.p.c.

    La comunicazione di cancelleria del testo integrale della sentenza non fa decorrere i termini per impugnare.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per escludere la decorrenza del termine breve per impugnare dalla sola comunicazione di cancelleria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione all’impugnazione dell’atto impositivo nell’ambito del processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Indicato come termine per impugnare l’avviso di accertamento divenuto inoppugnabile.

  • art. 5, comma 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modif. da d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, conv. in L. 7 marzo 1986, n. 60

    "L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute ... si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"

    Prevede un termine triennale unico per il recupero della tassa automobilistica, applicabile sia alla fase di accertamento sia alla riscossione.

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione non trasforma la prescrizione breve in decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

  • artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001

    Regolano il perfezionamento della notifica postale diretta della cartella, con consegna al domicilio e attestazioni dell’agente postale.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna al domicilio del destinatario fonda la presunzione di conoscenza dell’atto.

  • art. 2700 c.c.

    L’avviso di ricevimento è atto pubblico assistito da fede privilegiata per quanto attestato dall’agente postale.

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato per analogia quanto al perfezionamento della notifica in caso di giacenza, con termine di dieci giorni.

  • art. 8, comma 4, L. 20 novembre 1982, n. 890

    "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ... ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"

    Applicato in via analogica per individuare il momento di perfezionamento della notifica in caso di mancato recapito e giacenza della raccomandata.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte abbia sopportato spese processuali; non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia svolto attività processuale.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    La Corte ha cassato in parte e deciso nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina delle spese del processo tributario.

Massime di principio

  • In materia di tassa automobilistica regionale, il termine di prescrizione triennale opera unitariamente per il recupero del tributo, incidendo sia sulla fase di accertamento sia su quella di riscossione coattiva.
  • La mera scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria decennale dell’art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario a mezzo posta secondo la disciplina del servizio postale ordinario; per tale forma di notifica non si applicano, in via generale, le regole più rigorose della L. 890/1982 e dell’art. 149 c.p.c.
  • In caso di notifica postale diretta con mancato recapito e giacenza, il perfezionamento della notifica va determinato secondo la disciplina del servizio postale ordinario, con applicazione analogica della regola dei dieci giorni propria della giacenza.
  • La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace che non abbia svolto attività processuale e quindi non abbia sopportato spese da rifondere.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve provvedere sulle spese in coerenza con l’esito complessivo della lite e distinguere correttamente le spese delle diverse fasi processuali, evitando di porre a carico della parte soccombente spese in favore di chi non abbia partecipato al relativo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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