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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12174/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un addetto all'Ufficio Notifiche di un tribunale era stato sospeso per un mese dal servizio e dalla retribuzione perché si era rifiutato di eseguire una notifica nel Regno Unito richiesta dalla Procura della Repubblica. Il dipendente aveva contestato la sanzione deducendo di non essere stato messo nelle condizioni di adempiere, per mancanza di strumenti pratici e tecnico-operativi forniti dal dirigente, ma sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello avevano respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che non fosse stato considerato il rifiuto del dirigente di fornire gli strumenti necessari per la notifica all'estero e che la motivazione d'appello fosse apparente, illogica e contraddittoria; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 c.c., 142 e 169 c.p.c., della circolare ministeriale richiamata e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero errato nell'interpretazione delle norme sulla notificazione all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la decisione di merito rientrava nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non meramente apparente né incomprensibile, avendo il giudice di merito fondato la decisione sulla mancata assunzione di iniziative da parte del dipendente, che si era limitato a restituire gli atti al dirigente senza adempiere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: il punto decisivo non era la disciplina delle modalità di notificazione all'estero, bensì il fatto che il dipendente non si era attivato per eseguire l'incarico e aveva semplicemente restituito l'atto senza adempiere. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nel regime della doppia conforme ed è comunque ammessa solo nei limiti del vizio motivazionale che supera il minimo costituzionale.

  • art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri la diversità del percorso logico tra primo e secondo grado.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale: il vizio è configurabile solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012

    La riforma ha ristretto l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione, rendendo non più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione agli obblighi del prestatore di lavoro, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 142 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni, ma la questione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni, ma la censura non incideva sul fondamento effettivo della sentenza d'appello.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza nell'adempimento, ma senza superare il rilievo della mancata attivazione del dipendente.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può utilmente proporre la censura di omesso esame di un fatto decisivo se non viene dimostrata la diversità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al solo "minimo costituzionale": non sono più proponibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo che la motivazione sia mancante, meramente apparente, perplessa o oggettivamente incomprensibile.
  • Una censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una questione astratta o diversa da quella effettivamente decisiva nel giudizio di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'accertata inerzia della parte obbligata nell'attivarsi per adempiere, la discussione sulle modalità tecniche dell'adempimento può risultare irrilevante se non incide sul fatto principale della mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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