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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32932/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già dipendente dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica di infermiere professionale e transitato alla ASL a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al SSN, contestava l'inquadramento attribuitogli nella categoria D, posizione economica D1 del comparto sanità. Sosteneva che, in base alla disciplina sul passaggio di personale e sulla conservazione dei diritti nei trasferimenti, dovesse essere riconosciuto non solo il servizio prestato ai fini giuridici, previdenziali ed economici, ma anche la fascia retributiva corrispondente alla maggiore anzianità maturata, chiedendo il riconoscimento della categoria D con livello economico D5 e le differenze retributive conseguenti. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione dell'art. 2, comma 283, L. n. 244/2007, dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2112 c.c., del DPCM 1 aprile 2008, dell'art. 12 preleggi e del CCNL comparto sanità, assumendo che il trasferimento avrebbe dovuto comportare il mantenimento integrale dell'anzianità anche ai fini della fascia economica e che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere la progressione orizzontale dipendente da selezione e non da anzianità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la domanda del lavoratore. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della disciplina sul trasferimento: il servizio prestato presso il Ministero della giustizia resta integralmente riconosciuto per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma tale riconoscimento non determina automaticamente il diritto a una fascia retributiva superiore nel comparto di destinazione. La fascia economica di confluenza va determinata secondo il meccanismo previsto dal DPCM 1 aprile 2008, cioè con riferimento al maturato economico e alla posizione stipendiale di provenienza, eventualmente con assegno ad personam per evitare una reformatio in peius, senza che l'anzianità consenta di ottenere la progressione economica orizzontale. La Corte ha anche richiamato che nel comparto sanità, alla data del transito, la progressione economica orizzontale era legata a procedure selettive e meritocratiche, non al mero decorso del tempo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di norme di diritto.

  • art. 2, comma 283, L. n. 244/2007

    Ha disposto il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie penitenziarie e dei rapporti di lavoro, rimettendo alla normazione di dettaglio le modalità e le procedure del trasferimento del personale.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente come norma sul trasferimento d'azienda e sulla conservazione dei diritti dei lavoratori trasferiti.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla continuità del rapporto e sulla conservazione dei diritti nei trasferimenti d'azienda.

  • DPCM 1 aprile 2008

    "Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche"

    La Corte lo interpreta come fonte che assicura la conservazione del trattamento economico maturato e la collocazione nel nuovo inquadramento sulla base del maturato economico, non come titolo per ottenere automaticamente una fascia retributiva superiore per effetto della sola anzianità.

  • l. 30 novembre 1998, n. 419, art. 5

    È richiamata come legge delega per il riordino della medicina penitenziaria e per il successivo trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN.

  • d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230

    Ha attuato la delega sul riordino della sanità penitenziaria e disciplinato il passaggio delle funzioni e del personale al SSN.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 230/1999

    Consente che le forme e procedure di trasferimento del personale siano definite in contrattazione collettiva, anche mediante tabelle di equivalenza.

  • art. 35 CCNL 1998-2001 comparto sanità

    È richiamato per affermare che la progressione economica orizzontale nel comparto sanità dipendeva da criteri selettivi e valutativi, non dalla sola anzianità di servizio.

  • art. 3, comma 2, DPCM 1 aprile 2008

    Stabilisce l'inquadramento nelle categorie e profili del SSN, la determinazione della fascia retributiva di confluenza in base al maturato economico e la conservazione del trattamento mediante assegno ad personam ove necessario.

  • direttiva/interpretazione UE sul trasferimento d'impresa richiamata in sentenza

    È richiamata nel senso che tutela i lavoratori dal peggioramento delle condizioni per il solo fatto del trasferimento, ma non garantisce un miglioramento retributivo rispetto alla situazione precedente.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale da un'amministrazione a un'altra, la clausola di conservazione del servizio prestato deve essere letta nel senso di garantire la continuità del rapporto e il mantenimento del trattamento economico maturato, non di attribuire automaticamente avanzamenti economici previsti dal nuovo ordinamento in base alla sola anzianità.
  • Quando la disciplina speciale del trasferimento prevede il riconoscimento del "maturato economico" e, se necessario, un assegno ad personam, la nuova collocazione va determinata in modo da evitare una reformatio in peius, ma non consente di trasformare l'anzianità pregressa in titolo per una fascia retributiva superiore nel sistema di destinazione.
  • Se nel comparto di destinazione la progressione economica orizzontale è subordinata a meccanismi selettivi e meritocratici, il lavoratore trasferito non può invocare la sola anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro per ottenere la fascia più alta.
  • La tutela assicurata dalle norme sul trasferimento di rapporti di lavoro mira a impedire che il lavoratore sia collocato in una posizione sfavorevole a causa del trasferimento, ma non a migliorare le condizioni economiche complessive rispetto a quelle già godute.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
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