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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25763/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, ipotecaria e catastale, emessa a seguito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 di una complessa operazione societaria come cessione indiretta di ramo d'azienda. Le contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento degli atti, ma la decisione era stata riformata in appello, con conferma della pretesa fiscale e rigetto dell'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo di violazione o falsa applicazione degli artt. 54 e 56 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione del 30% solo dopo la scadenza di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo la ricorrente, invece, il termine di 60 giorni per il pagamento decorreva già dalla notifica dell'avviso di liquidazione, e l'eventuale sospensione del termine dipendeva solo da specifiche ipotesi derogatorie previste dalla legge; pertanto, l'omesso pagamento nel termine legittimava la sanzione. Le resistenti hanno controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, il pagamento delle somme richieste con avviso di liquidazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso, e che il ricorso del contribuente non sospende di regola la riscossione, salvo le eccezioni previste dall'art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che, una volta cessata l'efficacia della sospensione o riformata la decisione favorevole al contribuente, il termine riprende a decorrere; non è invece corretto farlo decorrere soltanto dalla notifica della cartella di pagamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari delle contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato le contribuenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, il termine di 60 giorni per il pagamento decorre dalla notifica dell'avviso di liquidazione, non dalla successiva cartella di pagamento, salvo specifiche sospensioni o deroghe previste dalla legge.
  • Il ricorso del contribuente non sospende automaticamente la riscossione dell'imposta di registro; la sospensione opera solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986.
  • Se il tributo non viene pagato nel termine legale, è legittima l'applicazione della sanzione per omesso o ritardato versamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene non necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l'originaria domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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