Cassazione Civile, Ordinanza n. 25763/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, ipotecaria e catastale, emessa a seguito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 di una complessa operazione societaria come cessione indiretta di ramo d'azienda. Le contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento degli atti, ma la decisione era stata riformata in appello, con conferma della pretesa fiscale e rigetto dell'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo di violazione o falsa applicazione degli artt. 54 e 56 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione del 30% solo dopo la scadenza di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo la ricorrente, invece, il termine di 60 giorni per il pagamento decorreva già dalla notifica dell'avviso di liquidazione, e l'eventuale sospensione del termine dipendeva solo da specifiche ipotesi derogatorie previste dalla legge; pertanto, l'omesso pagamento nel termine legittimava la sanzione. Le resistenti hanno controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, il pagamento delle somme richieste con avviso di liquidazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso, e che il ricorso del contribuente non sospende di regola la riscossione, salvo le eccezioni previste dall'art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che, una volta cessata l'efficacia della sospensione o riformata la decisione favorevole al contribuente, il termine riprende a decorrere; non è invece corretto farlo decorrere soltanto dalla notifica della cartella di pagamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari delle contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato le contribuenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
richiamato come base della riqualificazione dell'operazione negoziale ai fini dell'imposta di registro
art. 54 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
prevede che, nelle ipotesi di registrazione d'ufficio, l'ufficio notifichi avviso di liquidazione con invito a pagare entro 60 giorni
art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
stabilisce che il pagamento dell'imposta complementare deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica della liquidazione
art. 56 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
stabilisce che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione salvo eccezioni tassative e che il pagamento delle imposte richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione
art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471
30% «di ogni importo non versato»
la sanzione si applica in caso di mancato pagamento di un tributo nel termine previsto
art. 13, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
richiamato per il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro per le imposte ipotecarie e catastali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato solo per la celebrazione della camera di consiglio da remoto
art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
richiamato solo per la proroga della disciplina del collegamento da remoto
norma di conversione del D.L. n. 137/2020, citata solo per il rito camerale
norma di conversione del D.L. n. 228/2021, citata solo per il rito camerale
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il termine di 60 giorni per il pagamento decorre dalla notifica dell'avviso di liquidazione, non dalla successiva cartella di pagamento, salvo specifiche sospensioni o deroghe previste dalla legge.
- Il ricorso del contribuente non sospende automaticamente la riscossione dell'imposta di registro; la sospensione opera solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986.
- Se il tributo non viene pagato nel termine legale, è legittima l'applicazione della sanzione per omesso o ritardato versamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
- Quando la Corte di cassazione ritiene non necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l'originaria domanda del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2022 del 01/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →