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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09089/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% di IVA e IRPEF versate per gli anni d’imposta 1990-1992, chiesto in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) decadenza dal diritto al rimborso per tardività dell’istanza rispetto al termine biennale; 2) mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE; 3) nullità per omessa disapplicazione dell’art. 295 c.p.c.; 4) richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 5) violazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 1, comma 665, L. 190/2014, che riconosce il rimborso ai soggetti colpiti dal sisma ma esclude quelli che svolgono attività d’impresa, con sospensione per questi ultimi nelle more della verifica europea. La controversia ruotava anche attorno alla qualificazione del contribuente come soggetto che svolge attività economica e alla necessità di verificare, alla luce della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, se il beneficio rientrasse nel regime de minimis o in altra ipotesi di compatibilità con il mercato interno. Per l’IVA, inoltre, veniva in rilievo il principio secondo cui la riduzione/rimborso proporzionale non è applicabile se incompatibile con il diritto UE.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso perché il termine biennale decorreva dall’entrata in vigore della L. 31/2008 e non era ancora spirato al 23/02/2010. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che lo ius superveniens e la vincolante decisione della Commissione UE impongono di verificare se il contribuente svolgesse attività d’impresa in senso euro-unitario e, in tal caso, se il beneficio fosse compatibile con il diritto dell’Unione, anche con riguardo ai limiti e alle condizioni del regime de minimis o ad altre ipotesi di compatibilità. Poiché tali accertamenti di fatto non erano stati compiuti, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per i necessari accertamenti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare errori processuali e nullità della sentenza

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    costituisce la base normativa della riduzione/agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    disciplina il termine per proporre l’istanza di rimborso

  • art. 39, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per la sospensione del giudizio

  • art. 295 c.p.c.

    norma sulla sospensione necessaria, oggetto di censura e di richiesta di disapplicazione

  • artt. 107 e 108 TFUE

    parametri unionali sulla disciplina degli aiuti di Stato e sulla loro compatibilità

  • artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999

    richiamati in relazione ai poteri della Commissione nella procedura di indagine sugli aiuti di Stato

  • art. 267 TFUE

    fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa... al rimborso di quanto indebitamente versato..."

    norma di interpretazione autentica richiamata per fissare il termine biennale e, soprattutto, per escludere dall’agevolazione i soggetti che svolgono attività d’impresa, con necessità di verifica della compatibilità UE

  • art. 108, par. 3, TFUE

    richiamato come parametro della illegittimità dell’aiuto di Stato non notificato/eseguito

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    richiamato quale possibile base di compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale

  • art. 9, § 1, Direttiva 2006/112/CE

    utilizzato per la nozione unionale di soggetto passivo IVA come chi esercita un’attività economica in modo indipendente

  • art. 4, Direttiva 77/388/CE

    richiamato in senso conforme alla nozione di soggetto passivo IVA

  • art. 1, § 8, Direttiva 2004/18/CE

    richiamato per la nozione ampia di operatore economico/imprenditore

  • art. 1 della decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure agevolative per imprese colpite da calamità naturali, salve eccezioni e verifiche specifiche

  • art. 2 della decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    fa salva la disciplina de minimis e altre ipotesi di aiuto individuale compatibile

  • art. 3 della decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    prevede limiti di intensità massima per aiuti compatibili

  • art. 2 e 3 della decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    impongono la verifica concreta della soglia de minimis e della compatibilità del singolo beneficio

  • L. 31/2008 di conversione del D.L. 248/2007

    individua il dies a quo del termine biennale per l’istanza di rimborso secondo l’interpretazione accolta

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    richiede l’accertamento in concreto della qualità di impresa e della compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è automaticamente imposta dalla pendenza della verifica europea, secondo l’impostazione del ricorrente che la Corte assorbe/oltrepassa nel decidere sul merito del motivo accolto

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma del 1990, il termine biennale per proporre l’istanza di rimborso va computato secondo la disciplina autenticamente interpretata dal legislatore e, se l’istanza è presentata entro il termine decorrente dal dies a quo corretto, non sussiste decadenza.
  • Quando una misura fiscale agevolativa è interessata da una successiva decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve applicare lo ius superveniens e verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione.
  • Ai fini dell’esclusione prevista per i soggetti che svolgono attività d’impresa, la nozione di impresa va intesa in senso euro-unitario e comprende chiunque eserciti un’attività economica consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato, indipendentemente dallo status giuridico o dalla natura intellettuale della prestazione.
  • In presenza di un beneficio fiscale potenzialmente rientrante nel regime de minimis o in altra ipotesi di compatibilità, grava sul soggetto che invoca l’agevolazione l’onere di provare i presupposti fattuali richiesti dalla disciplina unionale.
  • Per la verifica del regime de minimis non è sufficiente considerare il singolo importo richiesto in rimborso: occorre accertare l’ammontare complessivo dell’aiuto nel periodo rilevante e la sussistenza delle condizioni unionale di compatibilità.
  • Nel caso dell’IVA, la riduzione o il rimborso proporzionale collegato a misure di favore per calamità naturali non è riconoscibile se incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiurisdizione internazionale
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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