Parere n. 146/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto dal signor Stefano Maniscalco, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Santangelo, contro il Comune di Sciacca, per l’annullamento di sanzione pecuniaria per inottemperanza a ordinanza di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 3 del 16 giugno 2025, con cui il Comune di Sciacca ha ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, deducendo: a) la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 19, comma 3, della medesima legge, per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; b) l’illegittima applicazione della sanzione nella misura massima di 20.000 euro, ritenuta sproporzionata rispetto alla modesta entità delle opere e alla possibilità di ottenere una sanatoria. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza. Il Comune ha riferito che l’immobile, già destinatario di un’ordinanza di demolizione divenuta definitiva dopo il rigetto di un precedente ricorso straordinario, ricade in zona ZTO A1 ed è soggetto a vincolo ambientale e paesaggistico; l’inottemperanza all’ordine demolitorio è stata accertata dalla polizia municipale.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché notificato entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, ma infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché l’ordinanza-ingiunzione costituisce l’esito necessario e vincolato dell’accertata inottemperanza a un ordine di demolizione definitivo. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: l’omessa comunicazione di avvio, quale vizio formale o procedimentale, non comporta l’annullabilità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il secondo motivo è stato respinto perché, per opere abusive situate in aree tutelate ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, l’art. 31, comma 4-bis, impone la sanzione nella misura massima di 20.000 euro. La presenza del vincolo paesaggistico e la collocazione dell’immobile in zona ZTO A1 rendono automatica l’applicazione dell’importo massimo, senza margini di graduazione o valutazioni di proporzionalità basate sull’entità materiale delle opere. La domanda cautelare è stata assorbita dalla definizione nel merito.
Osservazioni
Omessa comunicazione di avvio del procedimento
La mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non determina l’annullabilità dell’ordinanza-ingiunzione. L’atto è vincolato, poiché consegue necessariamente all’accertata inottemperanza a un ordine di demolizione definitivo; pertanto opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Applicazione della sanzione nella misura massima
La sanzione di 20.000 euro è stata ritenuta automaticamente dovuta ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, in ragione della localizzazione dell’abuso in area tutelata ai sensi dell’art. 27, comma 2, del medesimo decreto e soggetta a vincolo paesaggistico. Non rilevano la modesta entità delle opere né la prospettata possibilità di sanatoria.
Istanza cautelare
L’esame della domanda di sospensione è stato assorbito dalla definizione del ricorso nel merito.
Norme richiamate
termine di centoventi giorni
Il ricorso straordinario è ricevibile perché notificato entro 120 giorni dalla ricezione dell’ordinanza impugnata.
Le garanzie partecipative relative alla comunicazione di avvio non comportano l’annullabilità dell’atto quando ricorrono i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 19, comma 3, l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il provvedimento vincolato non è annullabile per vizi formali o procedimentali quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato all’omessa comunicazione di avvio dell’ordinanza-ingiunzione.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione individua le aree tutelate cui si collega, secondo il parere, l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima prevista dall’art. 31, comma 4-bis.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione relativo ad opere situate in aree tutelate ai sensi dell’art. 27, comma 2, impone l’irrogazione automatica della sanzione di 20.000 euro, senza discrezionalità sul quantum.
Il vincolo ambientale e paesaggistico gravante sull’area è rilevante per giustificare l’applicazione della sanzione nella misura massima.
art. 5 della direttiva presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020
Consente la definizione del gravame con assorbimento dell’esame della domanda cautelare quando il ricorso è manifestamente infondato e l’istruttoria e il contraddittorio sono completi.
Massime di principio
- L’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un provvedimento vincolato quando sia stata accertata l’inottemperanza a un ordine di demolizione divenuto definitivo; l’amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an, sul quid o sul quomodo della sanzione.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non comporta l’annullabilità dell’ordinanza-ingiunzione quando, per il carattere vincolato dell’atto, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Quando l’inottemperanza riguarda un ordine di demolizione relativo a opere situate in aree tutelate ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, deve essere applicata nella misura massima di 20.000 euro.
- La sanzione massima prevista per gli abusi situati in aree tutelate si applica indipendentemente dall’entità materiale dell’intervento abusivo, in ragione della tutela qualificata dell’area e della presunzione legale di maggiore gravità dell’abuso.
Sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un privato contro il Comune di Sciacca. Il ricorso riguardava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto il pagamento di 20.000 euro per la mancata esecuzione di un precedente ordine di demolizione relativo a opere abusive.
Premesse e svolgimento della vicenda
A seguito di un accertamento edilizio del 13 gennaio 2021 erano state rilevate opere realizzate senza titolo su un immobile residenziale sito in Sciacca, in zona ZTO A1 e soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 6 del 30 aprile 2021.
Il precedente ricorso straordinario contro l’ordine di demolizione era stato respinto con il decreto presidenziale n. 257 del 14 giugno 2023. Dopo l’accertamento dell’inottemperanza da parte della polizia municipale, il Comune aveva adottato l’ordinanza-ingiunzione n. 3 del 16 giugno 2025, applicando la sanzione pecuniaria di 20.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.
Ricevibilità e istruttoria
Il ricorso è stato notificato il 14 ottobre 2025, entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, decorrente dalla ricezione dell’ordinanza il 17 giugno 2025. Il Collegio lo ha quindi ritenuto ricevibile, pur rilevando il mancato versamento del contributo unificato e disponendo i conseguenti adempimenti di segreteria.
Il Comune ha trasmesso la documentazione e il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorrente, dopo essere stato informato della conclusione dell’acquisizione documentale, non ha esercitato il diritto di accesso né ha depositato memorie.
Omessa comunicazione di avvio
Il ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza-ingiunzione fosse illegittima per la mancata comunicazione preventiva di avvio del procedimento, richiamando gli artt. 7 e 8 e l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha respinto la censura. L’ordinanza sanzionatoria consegue necessariamente all’accertata inottemperanza a un ordine di demolizione definitivo. Una volta verificato il presupposto oggettivo della mancata esecuzione dell’ordine nel termine assegnato, l’amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento sanzionatorio e non dispone di margini di discrezionalità sull’an, sul quid o sul quomodo della decisione.
Ne deriva l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L’omissione della comunicazione di avvio costituisce un vizio formale o procedimentale non invalidante, poiché, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il motivo è stato pertanto respinto.
Misura della sanzione
Il secondo motivo riguardava l’applicazione dell’importo massimo di 20.000 euro. Il ricorrente aveva sostenuto che le opere fossero di modesta entità e che potessero essere oggetto di sanatoria.
Il Collegio ha ritenuto infondata anche questa censura. Secondo il parere, l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 impone automaticamente la sanzione massima quando l’inottemperanza all’ordine di demolizione riguarda opere realizzate in aree tutelate ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello stesso decreto.
Nel caso concreto, l’immobile ricadeva in zona ZTO A1 ed era soggetto a vincolo ambientale e paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. La particolare tutela dell’area giustifica, secondo il Collegio, l’applicazione automatica dell’importo massimo, senza possibilità di graduare la sanzione in relazione alla consistenza materiale dell’intervento abusivo o di effettuare una valutazione di proporzionalità sul quantum.
Decisione finale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita, poiché la definizione del merito ha reso necessario non esaminarla separatamente.
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